Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/07/2021, n. 21769

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/07/2021, n. 21769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21769
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30303-2019 proposto da: COMUNE DI GIZZERIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO DI FRANCIA

177, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentato e difeso dall'avvocato F S;

- ricorrente -

MASTROIANNI TRISTANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

STEFANO LONGANESI

9, presso io studio dell'avvocato C R, rappresentato e difeso dall'avvocato F P;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 763/2019 della CORTE D'APPELLO di CTANZARO, depositata il 10/04/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere A V;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte, riuniti i ricorsi, li rigetti.

FATTI DI CUSA

1. Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2011, T M conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme. il Comune di Gizzeria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti allo smantellamento, posto in esse dal convenuto, di un chiosco edificato dall'attore su suolo pubblico concessogli in uso dal Comune medesimo.

1.1. Esponeva l'istante di essere titolare dal 25 maggio 2007 di una concessione per l'utilizzazione dell'area sita nel Comune di Gizzeria, prospiciente il lungomare Amerigo Vespucci, per complessivi 70 mq., per la realizzazione - da effettuarsi nel termine di dodici mesi a pena di decadenza, e con previsione di acquisizione del manufatto a titolo gratuito al Comune - di un chiosco per l'esercizio di attività commerciale tipo rosticceria-fast food, per la durata di anni cinque (rinnovabili). Deduceva, altresì, l'istante che - in conseguenza delle forti mareggiate verificatesi nel mese di gennaio 2010 - l'ente pubblico aveva provveduto a smantellare il chiosco, per trasferirlo altrove, impregiudicata la titolarità della concessione e della licenza commerciale.

1.2. Costituitosi il Comune di Gizzeria, il Tribunale adito condannava l'ente convenuto al pagamento, in favore del M, della somma di Euro 17.434,12, a titolo del risarcimento del danno, oltre alle spese del giudizio.

2. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 763/2019, depositata il 10 aprile 2019, rigettava l'appello principale proposto dal Comune di Gizzeria, accoglieva parzialmente l'appello incidentale proposto da T M, e condannava il Comune a pagare a quest'ultimo la somma di Euro 19.282,14. La Corte riteneva infondato il motivo di appello principale dell'ente pubblico, con il quale il medesimo si doleva che il Tribunale non avesse rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversi rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) e q). Nel merito, disattese le censure del Comune quanto all'accertamento della responsabilità ed alla quantificazione del danno, la Corte territoriale riteneva fondato l'appello incidentale del M limitatamente al mancato riconoscimento al danneggiato, da parte del primo giudice, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a far tempo dalla data dell'illecito.

3. Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso il Comune di Gizzeria nei confronti di T M, sulla base di due motivi. Il resistente ha replicato con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Gizzeria denuncia la violazione dell'art. 133, comma 1, lett. b) e q) cod. proc. amm., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1 cod. proc. civ.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in quanto «la controversia trae origine da un comportamento materiale addebitato dall'attore al Comune di Gizzeria, il quale, nel gennaio 2010, "senza alcun preavviso provvedeva allo smantellamento del chiosco" [...] che era stato realizzato su un'area oggetto di concessione;
detto comportamento, secondo la prospettazione attorea, aveva causato dei danni, per il cui risarcimento l'attore aveva agito in giudizio». Il giudice di secondo grado ha, pertanto, escluso che i danni fossero «riconducibili ad un provvedimento amministrativo o, comunque, all'esercizio di un'attività discrezionale nella quale l'Amministrazione abbia esercitato un potere pubblico, trattandosi, invece, della prospettazione di una mera attività materiale lesiva di una posizione di diritto soggettivo».

1.1.1. La Corte territoriale - a parere dell'istante - non avrebbe, peraltro, tenuto conto del fatto che la pretesa attività lesiva dell'amministrazione comunale era derivata dal rapporto concessorio - avente ad oggetto un bene demaniale - esistente tra le parti, sicchè sarebbe stata controversa, nel presente giudizio, la legittimità dell'operato della Pubblica Amministrazione nell'ambito di un rapporto di concessione, in relazione al quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 6, lett. b) cod. proc. amm., non vertendosi neppure in ipotesi di giudizio avente ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi, per i quali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
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