Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12685
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI BA, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova in data 24/05/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi 'Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8/06/2021, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato, a beneficio di BA DI, la disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai fatti oggetto di cinque sentenze di condanna, tra le quali quella pronunciata dalla Corte di appello di Genova il 3/10/2012, irrevocabile il 22/10/2013, indicata al n. 6 del provvedimento di cumulo, che aveva condannato l'imputato alla pena di 1 anno di reclusione, contestualmente sostituita con la libertà controllata per la durata di due anni. In relazione ai fatti oggetto di tale sentenza, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di aumentare la pena nella misura di 8 mesi di reclusione, senza peraltro citare l'avvenuta sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata. Per tale ragione, il condannato ha chiesto al Magistrato di sorveglianza di Bologna, competente per l'esecuzione della sanzione sostitutiva nel frattempo iniziata, di dichiararne l'immediata cessazione;
sanzione che DI ha, però, regolarmente concluso il 4/09/2021, in assenza di qualunque provvedimento da parte del Giudice adito.
1.1. Con ordinanza in data 24/05/2022, il Giudice dell'esecuzione ha indi respinto l'istanza con cui la difesa di DI chiedeva, a mente dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen., la detrazione dalla pena residua di sedici mesi di libertà controllata (pari al doppio degli otto mesi di reclusione rideterminati quale aumento per gli stessi fatti ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.), sul presupposto che si trattasse di sanzione espiata pro quota per il medesimo titolo di reato. Secondo il Giudice dell'esecuzione, non potrebbe farsi applicazione del primo comma dell'art. 57, legge n. 689 del 1981 che equipara la sanzione sostitutiva, «per ogni effetto giuridico», alla pena detentiva sostituita, posto che, in tal caso, non troverebbe logica spiegazione la previsione del comma 3 dell'art. 657 cod. proc. pen., non essendovi la necessità di una norma ad hoc. Inoltre, l'art. 657, comma 3, cod. proc. pen. non legittimerebbe il condannato che abbia espiato, in parte o per intero, la sanzione sostitutiva inflittagli per un determinato reato a «portarla in detrazione» ai fini del computo della residua pena detentiva espianda per il medesimo fatto;
né potrebbe consentirsi al condannato di individuare, tra quelli unificati dalla continuazione, il reato per il quale ritenere espiata la pena inflittagli in sede di cognizione, con ciò vincolando il giudice dell'esecuzione. Infine, l'art. 57, ultimo comma, legge n. 689 del 1981, dettato per i casi di applicazione della disciplina della continuazione in materia di sanzioni sostitutive quando vigevano le esclusioni oggettive per specifici titoli di reato previste dall'art. 60 della stessa legge, andrebbe interpretato nel senso che, in materia di continuazione, il giudizio sulla concedibilità della sanzione sostitutiva debba essere effettuato con riferimento alla pena determinata per il reato più grave, prima di applicare i singoli aumenti ex art. 81 cod. pen.,