Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11334

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11334
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GELAnei confronti di: CAPON ETTI RENZO ANGELO GIUSEPPE nato a GELA il 26/05/1950 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avv.to R P che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché proposto da pubblico ministero non legittimato.

RITENUTO IN FATTO

1.1 II Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza in data 6 ottobre 2022, accoglieva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di C R A G e, per l'effetto, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di C 396.628,00 in relazione ai delitti di cui agli artt. 640 bis e 316 bis cod.pen. allo stesso contestati.

1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Gela deducendo CCM distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp..att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ex art.606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento al capo A) ed alla ritenuta insussistenza del fumus per avere il tribunale apoditticamente sposato la tesi difensiva;
si segnalava in particolare che il provvedimento impugnato aveva errato sia nel ritenere che nel procedimento di valutazione del danno patito dalla impresa degli istanti non avesse avuto alcun ruolo la perizia contabile di parte dei medesimi ed il calcolo dei danni patiti negli anni, sia nel ritenere irrilevante l'avvenuta rappresentazione di un danno pari ad oltre 390.000 C a fronte di una valutazione da parte del consulente del P.M. ammontante a 206.000 C, che avrebbe comunque imposto ritenere la sussistenza del fumus della truffa per la parte eccedente del contributo richiesto;
ancora, si deduceva che non erano state valorizzate le irregolarità nella documentazione contabile e che non era stata ricostruita adeguatamente la vicenda dell'estinzione dei debiti bancari che manifestava l'intento truffaldino;
difatti l'esposizione con la banca Unicredit aveva data a due anni prima dalla domanda per ottenere l'accesso al fondo di solidarietà ex L. 44/1999;
- violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 194 cod.proc.pen. quanto alla svalutazione da parte del giudice del riesame delle dichiarazioni rese dall'avv.to Panebianco che doveva ritenersi profondo conoscitore della vicenda le cui dichiarazioni erano state ampiamente riscontrate;
- violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei commercianti che avevano riferito circa le ragioni della volontà del C di cessare l'attività non riconducibili all'intimidazione ambientale bensì allo scopo di dedicarsi completamente alle attività dell'associazione antiracket di cui è Presidente;
- violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per assenza di motivazione avuto riguardo alla impossibilità di ricondurre le perdite subite dall'impresa dei coniugi C all'intimidazione ambientale;
- violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al capo B) della rubrica con particolare riguardo all'asserita sussistenza di un prestito infruttifero del C nei confronti dell'impresa per l'ammontare di C 174.468,091 ritenuto veritiero da parte del tribunale del riesame, pur trattandosi di credito sfornito di qualsiasi riscontro documentale così che la successiva percezione di parte della somma versata dal fondo di solidarietà doveva ritenersi illecita;
al proposito si esponeva ancora che la pluralità di istanze formulate dai coniugi C doveva fare ritenere gli stessi autori di una strategia finalizzata ad ottenere somme ben maggiori rispetto a quelle già falsamente rappresentate dal consulente di parte;
- violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 15 L. 44/1999 per avere il tribunale ritenuto giustificata la destinazione delle somme ricevute, il ripianamento dei debiti anche nei confronti del C medesimo, avuto riguardo all'avvio della procedura di revoca del beneficio intrapresa dalla Prefettura ed in considerazione della illegittimità della destinazione alla perdita dell'avviamento commerciale in assenza di chiusura delle attività di impresa così che le somme avrebbero potuto essere impiegate soltanto per il rilancio dell'impresa.
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