Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/2022, n. 35960

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In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/2022, n. 35960
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35960
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

35950-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati Oggetto Fallimento e altre procedure Presidente MAGDA CRISTIANO concorsuali Concordato preventivo- Omologazione - Consigliere LAURA TRICOMI Crediti anteriori - Inesigibilità Effetti -Decorrenza della Consigliere GUIDO MERCOLINO prescrizione ANDREA ZULIANI Consigliere Ud. 17/05/2022 PU Cron.35960 Consigliere Rel. MASSIMO FALABELLA R.G.N. 22155/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22155/2015 proposto da: Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Castello Finance s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato T C;
ricorrente

contro

Fallimento Porto Laconia s.p.a.;
intimato avverso il decreto n. 74/2015 del Tribunale di Verona depositato il giorno 23 luglio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17.5.2022 dal consigliere relatore dott. Massimo Falabella;
lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l.n. 137/2020 Sez. I RG 22155/2015 T udienza pubblica 17.5.2022 1 N 9 E 6 2 S 2 9 0 1 2 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. G B N che chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato al fallimento di Porto Laconia s.r.l., 1 dichiarato dal Tribunale di Verona il 22 marzo 2012, a seguito della risoluzione del concordato della società omologato il 29 gennaio 2002, ha respinto la domanda di ammissione allo stato passivo depositata il 20 maggio 2013 da Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Castello Finance s.p.a., per intervenuta prescrizione del credito insinuato, di euro 836.083,37, maturato a titolo di saldo debitore dei conti correnti a suo tempo intrattenuti dalla fallita con Intesa Gestione Crediti s.p.a. e da questa ceduto a Castello Finance con contratto -di cessione di rapporti giuridici in blocco del 6 dicembre 2005. L'opposizione proposta da Italfondiario, nella qualità, contro il provvedimento del Giudice delegato è stata respinta dal Tribunale di Verona con decreto del 23 luglio 2015. Il Giudice del merito ha escluso che potesse trovare applicazione la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 6, c.c. con riferimento al periodo di tempo in cui risultava aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società poi dichiarata fallita. Ha aggiunto che non poteva operare nemmeno la disciplina di cui all'art. 168, comma 2, I. fall., osservando che le prescrizioni sospese in forza della disposizione indicata sono solo quelle interrotte dagli atti vietati ai sensi del primo comma dello stesso articolo, mentre nella fattispecie non veniva in questione alcuna azione esecutiva. Infine ha negato assumessero rilievo, ai fini interruttivi della prescrizione, le richieste di pagamento indirizzate al liquidatore giudiziale, il quale non aveva alcun potere di riconoscere diritti altrui.

2. Contro tale pronuncia ricorre per cassazione Italfondiario, Sez. I RG 22155/2015 udienza pubblica 17.5.2022 2 quale procuratrice di Castello Finance s.p.a.. Il ricorso è articolato in quattro motivi. Il fallimento intimato non ha svolto difese. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto respingersi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - I motivi di ricorso si riassumono come segue. -1.1. Il primo oppone l'omesso esame di fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, e, inoltre, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 168 I. fall., 111 Cost. e 1372 c.c.. Si rammenta che nell'atto introduttivo del giudizio erano state sollevate contestazioni ulteriori rispetto a quella incentrata sulla sospensione della prescrizione: questioni di cui il decreto impugnato non si sarebbe occupato;
si deduce, in particolare, essersi dibattuto della decorrenza del termine prescrizionale. L'istante ripropone tale tema;
a suo avviso «ritenere che il termine di prescrizione abbia intrapreso il proprio decorso solamente con la sentenza dichiarativa di fallimento appare l'unica conclusione conforme al canone di correttezza e buona fede e soprattutto all'art. 111 Cost.». Si osserva inoltre che la condotta del liquidatore giudiziale della società in concordato preventivo che non abbia mai contestato l'esistenza del credito assume un ruolo di assoluto rilievo ai fini dell'art. 2935 c.c., «manifestandosi, cioè, in un contegno che, quantomeno di fatto, ha inibito a tutti i creditori qualsivoglia iniziativa di recupero, sia essa di recupero coattivo che di cognizione». -1.2. Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 168 I. fall. e 2941, n. 6, c.c.. Si deduce che la cessione dei beni del concordato liquidatorio si traduce nel conferimento di un mandato irrevocabile volto alla liquidazione e che i destinatari del trasferimento della facoltà di disposizione dei beni e dei connessi poteri di amministrazione risultano essere i creditori, i quali sono vincolati ad esercitare dette facoltà per il tramite del liquidatore nominato dal Sez. I RG 22155/2015 udienza pubblica 17.5.2022 3 giudice. In tal senso, il debitore è spogliato dell'amministrazione dei beni: con riferimento a questa situazione ricorrerebbe dunque la fattispecie di cui all'art. 2941, n. 6, c.c., nella quale i beni del debitore sono sottoposti per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui. -1.3. Col terzo motivo il decreto impugnato è censurato per violazione e falsa applicazione degli artt. 182 I. fall. e 2944 c.c.. Viene ricordato che con lettera del 15 aprile 2004 il liquidatore giudiziale aveva chiesto alla banca di «precisare l'ammontare del credito complessivamente vantato ad esito delle note fusioni di aziende bancarie, distinguendo le singole componenti riferibili alle originarie banche creditrici». Ad avviso della ricorrente, la richiesta di precisazione del solo ammontare del credito consentirebbe di attribuire alla dichiarazione il portato di un atto interruttivo della prescrizione, essendo nella fattispecie integrata l'ipotesi del riconoscimento dell'altrui diritto. 1.4.-Il quarto motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 168 I. fall. e degli artt. 2935, 2941, n. 6, e 2944 c.c. in combinato disposto con l'art. 100 c.p.c.. Deduce la ricorrente che a fronte della costante mancata contestazione dell'esistenza e dell'entità del credito, la banca che ne era titolare non aveva alcun interesse ad agire per ottenere un titolo giudiziale al riguardo: il che avrebbe determinato la mancata decorrenza del termine prescrizionale.

2. I motivi di ricorso pongono tre ordini di censure. Il primo e il quarto motivo sottopongono alla Corte il tema della decorrenza della prescrizione del diritto di credito nel caso sia pendente la procedura di concordato preventivo;
il secondo motivo affronta la questione della sospensione della prescrizione che maturi nel corso dell'indicata procedura;
il terzo prospetta il tema del valore ricognitivo ai fini dell'interruzione della prescrizione che andrebbe in ipotesi conferito a una dichiarazione del liquidatore, contenuta in una missiva da questi Sez. I RG 22155/2015 udienza pubblica 17.5.2022 indirizzata a Intesa Gestione Crediti. Quest'ultimo motivo è privo di fondamento. 3.- 3.1. Il riconoscimento del diritto è idoneo ad interrompere la - prescrizione, a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il

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