Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 06615

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 06615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06615
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NU GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/12/2021 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Massimo Guadagni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, resa all'esito del giudizio abbreviato, nella parte in cui era stata affermata la penale responsabilità di GI NU, quale esecutore materiale dei reati di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegali di arma comune da sparo. La Corte di assise di appello, esclusa l'aggravante della premeditazione, ribadiva quelle del motivo abietto e delle finalità di agevolazione mafiosa e relativo metodo, mantenendo la pena dell'ergastolo inflitta in primo grado.

2. Le imputazioni ruotano intorno all'omicidio di EN CE e al tentato omicidio di ON RE, DA TT, US FE e AE BA TE, perpetrati, a colpi di arma da fuoco, nel rione Sanità della città di Napoli. Sulla base delle dichiarazioni rese dalle vittime superstiti e da altri astanti, nonché dei rilievi compiuti nell'immediatezza del fatto, si accertava che, attorno alle ore 4,30 del 6 settembre 2015, un gruppo composto da otto persone (affiliate al clan camorristico Lo SO, insediato nel quartiere Miano), armate di fucile e pistole di diverso calibro, era giunto a bordo di quattro motoveicoli in piazza San ZO e aveva esploso ventiquattro colpi all'indirizzo di altro gruppo di persone, riunite attorno a EN CE (erroneamente scambiato per IE SI, capo del clan rivale), il quale veniva attinto mortalmente alla schiena, mentre le vittime rimanenti riuscivano a ripararsi o a darsi alla fuga. Da successive intercettazioni ambientali emergeva il possibile movente ritorsivo dell'azione di fuoco, che trovava autorevole conferma nelle parole del capo clan, RL Lo SO, che nel luglio 2016 intraprendeva la via della collaborazione con la giustizia. Nell'ammettere le proprie responsabilità, Lo SO riferiva che, la notte del fatto, attorno alle ore 3, aveva ricevuto la visita di CI ET e IA OR, i quali gli raccontarono che esponenti del clan SI, insediato nel rione Sanità, si erano introdotti nel quartiere Miano con atteggiamenti provocatori. Il dichiarante, dopo avere ragionato sulle diverse opzioni, aveva dato loro mandato di compiere una controffensiva, andando ad uccidere IE SI e i suoi uomini;
i quattro motoveicoli erano quindi partiti in direzione del rione Sanità;
dell'esito della spedizione il mandante aveva ricevuto successiva relazione da ET e da IG AR, che, assieme a OR e ad ON BU, vi avevano partecipato. Tutti costoro, separatamente processati per gli stessi fatti, risultavano già condannati con pronuncia irrevocabile.

3. Quanto ai sicari ulteriori, Lo SO dichiarava di aver saputo - sempre da ET e AR, e dal nipote TO o' IG, tra la notte del fatto e la mattina seguente - che nel gruppo di fuoco era compreso l'imputato odierno, GI NU. La chiamata in correità, rimasta inizialmente priva di riscontri, veniva in seguito suffragata da OR, che, durante il processo a suo carico, iniziava a sua volta a collaborare con la giustizia. OR forniva importanti dettagli in ordine alla spedizione punitiva, individuando con precisione i motoveicoli, i rispettivi occupanti e le armi impiegate. NU sedeva, come passeggero, a bordo di una Honda SH, guidata da ZO Di Napoli. Le armi erano portate dai passeggeri, che avevano esploso i colpi. NU aveva, egli stesso, sparato

contro

CE e le persone raccolte attorno a lui. Il giudice di secondo grado riteneva attendibili i narrati di entrambi i collaboratori di giustizia e credibili questi ultimi, anche richiamando il conforme giudizio operato nel processo già celebrato e confutando le contestazioni difensive al riguardo. Particolarmente significativo e affidabile era reputato il secondo narrato, quello di OR, perché frutto di conoscenza personale e diretta dell'occorso. Su tali considerazioni poggiava la conferma della condanna dell'imputato.

4. Ricorre quest'ultimo in cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

4.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al

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