Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2024, n. 20529

CASS
Sentenza
30 gennaio 2024
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30 gennaio 2024

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L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'art. 47, ultimo comma, cod. pen., esclude sempre la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto costituente reato doloso, mentre nel caso di reato colposo la punibilità è esclusa solo se l'errata interpretazione è di natura scusabile. (Vedi: n. 4662 del 1978, Rv. 138692-01).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2024, n. 20529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20529
Data del deposito : 30 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

20529-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 117-2024 Monica Boni UP 30/01/2024 Vincenzo Siani - Relatore - R.G.N. 39652/2023 Francesco Centofanti MI EN MI AF Magi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PG mei confronti di DE HI RA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Ufilugelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Elisabetta Carfora, in sostituzione dell'avvocato Carlo De Stavola, la quale si è associata alle conclusioni del Pubblico ministero;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Napoli pronunciata il 10 marzo 2023, che aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, il caporal-maggiore scelto dell'Esercito RA DE HI dall'imputazione di truffa militare, aggravata e continuata, elevata per avere egli, con artifici e raggiri, indotto in errore l'Amministrazione militare e così ottenuto, negli anni 2016 e 2017, permessi retribuiti per mandato elettorale, ai sensi dell'art. 79, commi 1 e 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito T.U.E.L.), in realtà non spettanti. Quale assessore pro-tempore del Comune di Pignataro, l'imputato aveva fatto sistematicamente pervenire al reparto di appartenenza, nelle date di convocazione di giunta e di consiglio, attestazioni di partecipazione alle relative riunioni per l'intera giornata, mentre esse si svolgevano solo di pomeriggio e quasi sempre al fuori dell'orario di servizio.

2. L'imputato si era difeso, sostenendo che le riunioni erano precedute da un'intensa attività preparatoria, anche antimeridiana, che si protraeva sino alla formale apertura della seduta, per la quale avrebbe avuto comunque diritto ad ottenere i permessi richiesti. In replica, la Corte militare di appello ha osservato che, in relazione alle attività preparatorie, i permessi sarebbero semmai spettati ad altro titolo. L'art. 79 T.U.E.L. prevede, nei commi 1 e 3, il diritto del dipendente di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi elettivi e politici solo per la durata effettiva di esse, oltre al tempo necessario per raggiungere la sede istituzionale e per rientrare al posto di lavoro. I successivi commi 4 e 5 contemplano, invece, la possibilità di ottenere ulteriori permessi, necessari per l'espletamento del mandato, nei limite massimo di ventiquattro ore mensili retribuite e di ulteriori ventiquattro non retribuite. L'operato del militare non era dunque conforme. Il fatto commesso, tuttavia, a giudizio della Corte di merito non era sorretto da intento truffaldino. L'imputato doveva considerarsi in buona fede, in quanto egli percepiva plausibilmente come riunione>> tutta l'attività istituzionale della giornata, comprensiva della preparazione delle sedute antecedente la discussione ufficiale. L'imputato intendeva la seduta come «cosa complessa», comprensiva di attività più ampie («attività preparatorie, convocazioni infruttuose, conciliaboli politici e, infine, faticosamente raggiunta, la delibera»). Il dolo era così escluso dall'errore sul fatto costituente reato. 2 3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, deducendo erronea applicazione della legge penale. L'errore sul fatto sarebbe, per il ricorrente, soltanto quello che cada su un elemento materiale del reato, dipendendo da una difettosa percezione o ricognizione della realtà fenomenica. Nel caso di specie, non si sarebbe di fronte alla dispercezione del dato reale, ma, a tutto concedere, ad un errore interpretativo relativo alle norme extrapenali (del

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