Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2021, n. 21769

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2021, n. 21769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21769
Data del deposito : 3 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SVOBODNY KARL ALIAS CHELIDZE ANTON nato il 16/07/1980 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F Z, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 6 Luglio 2020 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Prato in data 15 Gennaio 2020 in forza della quale S K alias C A era stato ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata e lesioni aggravate e condannato alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa in continuazione con la condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze in data 10/09/2019 passata in autorità di giudicato, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed espulsione dal territorio dello Stato.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l' imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alli affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati contestati. Rileva che la corte di appello, nel disattendere le censure dell' imputato, si era limitata a valorizzare elementi di prova inidonei a dimostrare la riferibilità al ricorrente delle condotte contestate.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate con argomentazioni del tutto apodittiche e senza esaminare i motivi di censura proposti.

2.3. Con il terzo motiva lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio stabilito ex art. 81 comma 2 c.p. in ordine al reato di rapina. Rileva che del tutto erroneamente giudici di merito, nel determinare la pena in concreto, avevano applicato l' aumento di 1/3 da calcolare in relazione alla pena minima edittale anzicchè in relazione alla pena irrogata dal G.U.P. di Firenze nella sentenza del 10 Settembre 2019. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio stabilito ex art. 81 comma 2 c.p. relativamente al delitto di lesioni personali, assumendo che la motivazione sul punto era del tutto generica e non erano state
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi