Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2022, n. 11835

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2022, n. 11835
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11835
Data del deposito : 30 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C M, nato a Firenze il 16/03/1975 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 emessa dal Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avvocato M D N, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Firenze, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione con sentenza n. 29409 del 26 maggio 2021, ha rigettato il ricorso per riesame presentato da M C avverso il decreto di sequestro probatorio emesso nei suoi confronti in data 20 novembre 2019 dal Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze in relazione al delitto di illecito finanziamento dei partiti.

2. In particolare, il sequestro è stato disposto per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, per avere, A B, M C, L L e M E B componenti del consiglio direttivo della Fondazione Open, riferibile a M R (e da lui diretta), articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana), ricevuto in violazione della normativa citata, i seguenti contributi di danaro che i finanziatori consegnavano alla Fondazione Open: euro 671.961 nel 2012, euro 700.720 nel 2013, euro 1.096.283 nel 2014, euro 452.585 nel 2015, euro 2.105.899 nel 2016, euro 1.017.763 nel 2017, euro 1.159.856,89 nel 2018, per un totale di euro 7.205.068,39), somme dirette a sostenere l'attività politica di Renzi, Lotti e Boschi e della corrente renziana;
in Firenze dal 7 novembre 2014 (per quanto ricevuto in precedenza vi è prescrizione) al 15 novembre 2018. 3. Gli avvocati M D N e Filippo Cei, nell'interesse di M C, impugnano l'ordinanza indicata in epigrafe e ne chiedono l'annullamento, deducendo otto motivi di ricorso e, segnatamente: - a) la nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale che, nel giudizio di rinvio, ha rigettato la richiesta della difesa di intervenire per ultima nella discussione delle parti, violando gli artt. 324 e 127, commi 3 e 5, cod. proc. pen. - b) la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché del combinato disposto degli artt. 257, 324, comma 7, 309, comma 9, cod. proc. pen., nella parte in cui ha introdotto nella motivazione lo scambio di messaggi WhatsApp tra M R e l'imprenditore U M, che non sarebbe stato mai acquisito agli atti;
- c) la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché del combinato disposto degli artt. 257, 324, comma 7, 309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione all'art. 360 cod. proc. pen., nella parte in cui ha introdotto nella motivazione lo scambio di messaggi WhatsApp tra M R e l'imprenditore U M, in quanto i messaggi riportati sarebbero contenuti in una nota di polizia giudiziaria del 27 luglio 2021 che non risulterebbe depositata agli atti e, comunque, sarebbero stati acquisiti in violazione delle guarentigie del parlamentare;- d) la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., perché il Tribunale del riesame, in violazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 29409 del 26 maggio 2021, non aveva accertato in relazione a quali «attività di tipo diverso» dalle manifestazioni annuali della Leopolda vi fosse stata una deviazione dell'operatività della Fondazione Open dai propri fini statutari;
- e) la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. ed erronea applicazione degli artt. 7 della legge n. 195 del 1974 e 4 della legge n. 659 del 1981 nonché dell'art. 5, comma 4, del d.l. n. 149 del 2013, nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, pur avendo accertato in più occasioni che non vi sarebbe mai stata alcuna «deviazione dagli scopi statutari della fondazione nello svolgimento della sua attività» e che tutto l'operato della Fondazione Open si fosse sempre rivelato del tutto coerente e rispettoso degli stessi;
- f) la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. ed erronea applicazione degli artt. 7 della legge n. 195 del 1974 e dell'art. 4 della legge n. 659 del 1981, nella parte in cui ha indicato le spese destinate dalla Fondazione Open all'organizzazione delle varie edizioni annuali della manifestazione della Leopolda e al sostegno della campagna referendaria del 2016 tra quelle asseritamente indicative del fumus del reato, violando così i principi sanciti dalla sentenza rescindente e travisando nuovamente «l'analisi di rilevanza decisiva, dell'andamento dei flussi finanziari della fondazione»;
- g) la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., ed erronea applicazione dell'art. 5, quarto comma, del d.l. n. 149 del 2013, in relazione all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e all'art. 4 della legge n. 659 del 1981, nonché per mancanza assoluta di motivazione o comunque per motivazione apparente, nella parte in cui ha decretato la sussistenza del fumus del reato in contrasto con la definizione giuridica di «fondazione politica» enunciata dall'art. 5, comma 4, del d.l. n. 149 del 2013;
- h) la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 253 cod. proc. pen., con conseguente erronea applicazione degli artt. 7 della legge n. 195 del 1974 e dell'art. 4 della legge n. 659 del 1981, nella parte in cui ha incentrato la verifica del fumus del reato in relazione ad elementi probatori relativi ad un lasso temporale (dal 2021 al 2018), che sarebbe estraneo al periodo oggetto di contestazione (ricompreso .à-c nell'arco temporale dal 7 novembre 2014 al 15 novembre 2018) e che, dunque, sarebbe ininfluente ai fini della valutazione della posizione del C, che aveva dismesso la carica assunta nella fondazione in data 21 dicembre 2017. 4. Con dichiarazione depositata in data 29 novembre 2021 il ricorrente ha espressamente rinunciato al secondo motivo di ricorso.

5. In data 21 gennaio 2022 i difensori del C hanno depositato una «memoria di sintesi sulla violazione dell'ad. 627, comma 3, c.p.p.», ulteriormente ribadendo le proprie censure relative alla violazione da parte del Tribunale del riesame dei principi dettati dalle sentenze rescindenti, e nel corso dell'udienza camerale del 27 gennaio 2022 l'avvocato M D N ha depositato brevi note di udienza.

6. Il Collegio ha differito la deliberazione, ai sensi dell'ad. 615 cod. proc. pen., alla camera di consiglio del 18 febbraio 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Per delibare adeguatamente i motivi di ricorso devoluti all'esame del Collegio, quattro dei quali, peraltro, vedono proprio sull'infedeltà della motivazione dell'ordinanza impugnata ai principi vincolanti già affermati dalla Corte di cassazione nelle precedenti fasi di questo procedimento, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle complesse vicende processuali del decreto di sequestro probatorio di cui si controverte.

2.1. Con decreto emesso in data 20 novembre 2019 il Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze ha disposto la perquisizione dell'abitazione di M C, quale componente del consiglio direttivo della Fondazione Open, in relazione al delitto di illecito finanziamento dei partiti. Il decreto di perquisizione è stato eseguito in data 2 novembre 2019 con il sequestro probatorio di documentazione informatica (computer, pen drive, iPad e telefoni cellulari) del ricorrente. Nel decreto di perquisizione locale il Pubblico Ministero rileva che il C è sottoposto a indagine per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e che «la Fondazione Open ha agito da "articolazione" di partito politico».Si precisa, inoltre, che il C «ha svolto un ruolo decisivo nel reperimento dei finanziatori e nel raccordo tra gli stessi e gli esponenti politici rappresentati dalla Fondazione».

2.2. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 16 dicembre 2019, ha rigettato la richiesta di riesame presentata dal C, confermando il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero.

2.3. Il C ha presentato ricorso per cassazione avverso tale ordinanza e ha dedotto la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione della Fondazione Open come articolazione di partito politico e la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus in ordine al reato di finanziamento illecito ai partiti. La Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 28796 del 15 settembre 2020, ha accolto il ricorso presentato dal C e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto la fondatezza di queste censure, «avendo il Tribunale elencato una serie di elementi probatori, riferiti a contribuzioni della Fondazione a sostegno di iniziative di un partito o di suoi esponenti, ma avendone erroneamente data per scontata una sorta di autoevidenza, in assenza di un loro coerente e convergente inquadramento e di una verifica effettiva del fumus del reato». La Corte di cassazione ha, dunque, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata al fine di consentire «un'analisi dell'operatività della Fondazione Open, in modo da poter inquadrare gli elementi prospettati al di fuori della ordinaria attività di una fondazione politica e da poter per contro suffragare, sia pur all'attuale stadio delle indagini e per le relative finalità, l'assunto accusatorio dell'illiceità di finanziamenti ricevuti e/o intermediati da Fondazione Open».
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