Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2018, n. 04888

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2018, n. 04888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04888
Data del deposito : 1 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 15233-2013 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

P P, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CARLO POMA

4, presso lo studio dell'avvocato C D M, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4680/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2012 r.g.n. 8525/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. A P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F C, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l'Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega verbale Avvocato A M;
udito l'Avvocato C D M.

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del contratto di lavoro somministrato stipulato, ai sensi della legge n. 196 del 1997, tra Paola Pane e Poste Italiane s.p.a.;
ha disposto la conversione in unico contratto a tempo indeterminato dal 20.5.2003 e condannato la convenuta società al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni perdute dal 22.11.2007, data di messa in mora, fino alla sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria .

1.1. Il giudice di appello, per quel che ancora rileva, esclusa la estinzione del rapporto per mutuo consenso, non essendo emerse, oltre al decorso del tempo tra la cessazione del rapporto e l'iniziativa della lavoratrice intesa a far valere la illegittimità del contratto (decorso peraltro limitato a due anni e cinque mesi), circostanze ulteriori dalle quali desumere la comune volontà delle parti di porre fine al rapporto, ha osservato che la impresa utilizzatrice, sulla quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato di avere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, e, quindi, di avere utilizzato la dipendente della società di fornitura, nei casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
nel primo contratto e nelle successive proroghe la causale dell'assunzione era stata,infatti, individuata, in violazione dell'art. 3 comma 3 della L. n. 196/1997 (mentre non era possibile valutarla in ordine al contratto di somministrazione, non prodotto), mediante un mero rinvio ai "casi previsti dal CCNL", indicazione che per la sua genericità non consentiva alcuna reale verifica, dapprima da parte del lavoratore e poi in sede giudiziale, delle ragioni del ricorso alla fornitura di manodopera e rendeva inammissibile la prova orale articolata a riguardo.

1.2. A tanto conseguiva, stante la violazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 2 L. n. n. 196 ed in conformità della previsione di cui all'art.10 comma 1, la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato sin dal 20.5. 2003, con assorbimento della domanda relativa al secondo contratto e la condanna di Poste Italiane s.p.a. quale impresa utilizzatrice al ripristino del rapporto ed alle retribuzioni perdute dalla data di messa in mora, non trovando applicazione, in difetto di esplicita previsione in tale senso, il disposto dell'art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, in tema di indennità risarcitoria.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di cinque motivi.

2.1. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

2.2. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ., censurando la decisione per avere escluso che il rapporto si fosse estinto per mutuo consenso. Sostiene la valenza negoziale della condotta della lavoratrice desumibile dal lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto e la offerta delle prestazioni lavorative.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3 lett. a), Legge 24/06/1997 n. 196, censurando la decisione per avere ritenuto indispensabile la specificazione dei motivi quale elemento essenziale del contratto di fornitura di manodopera, prescrizione non imposta da alcuna disposizione di legge. Inoltre, premesso che a differenza di quanto osservato dal giudice di appello, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo risultava prodotto in primo grado, evidenzia che, in concreto, dal relativo testo, comunque si evinceva che il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo era stata riferita ai "casi previsti dal CCNL", con formalizzazione per relationem sicchè essa Poste ben avrebbe potuto, anche nel corso del giudizio, dimostrare il ricorrere di una di tali ipotesi .
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