Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/09/2010, n. 19246

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., determina il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell'opposto e dei termini di costituzione dell'opponente, discendendo tale duplice automatismo della mera proposizione dell'opposizione con salvezza della facoltà dell'opposto, che si sia costituito nel termine dimidiato, di richiedere ai sensi dell'art. 163 bis terzo comma cod. proc. civ., l'anticipazione della prima udienza di trattazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/09/2010, n. 19246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19246
Data del deposito : 9 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. S G - rel. Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C G (CLCGNN22H14E979R), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOACCHINO ROSSINI

18, presso lo studio dell'avvocato V G, rappresentato e difeso dall'avvocato A D, per procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
B S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRALATA

320/D-4, presso lo studio dell'avvocato M R G, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, per procura in calce al controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 377/2003 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/07/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2009 dal Consigliere Dott. G S;

udito l'Avvocato Domenico AMOROSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI

Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 15 giugno 2000, ha dichiarato improcedibile l'opposizione proposta da Giovanni Coluccia avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di Bancapulia s.p.a., in quanto l'opponente, pur avendo assegnato all'opposto un termine a comparire inferiore ai 60 giorni, si è costituito oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione.
La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 1 luglio 2003, ha confermato la decisione di primo grado richiamando l'orientamento espresso da questa corte, tra l'altro, con sentenza n. 37521 del 2001, secondo il quale l'abbreviazione dei termini di costituzione per l'opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, risultando del tutto irrilevante che la concessione dello stesso sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo.
Il Coluccia ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, al quale ha resistito, con controricorso, la Bancapulia s.p.a..
Con ordinanza del 12 novembre 2008, la prima sezione ritenendo che il consolidato orientamento della corte presenti aspetti problematici ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a queste sezioni unite.
La prima sezione ha invero ritenuto che non risponde alla sistematica del codice di rito che la disciplina dei termini di un procedimento possa discendere dalla scelta di una delle parti del giudizio, al di fuori di ogni controllo da parte del giudice. Irrilevante sarebbe il richiamo all'art. 645 c.p.c., comma 2, nel quale manca un'espressa prescrizione relativa al dimezzamento dei termini di costituzione che, infatti, viene fatto discendere dall'applicazione degli artt.165 e 166 c.p.c., i quali tuttavia prevedono la riduzione dei termini
di costituzione quale conseguenza della riduzione dei termini di comparizione operata dal giudice a richiesta dell'attore nella ricorrenza dei presupposti indicati nell'art. 163 bis c.p.c.. Peraltro, se fosse vero l'assunto della esistenza di un principio di adeguamento dei termini di costituzione a quelli di comparizione la riduzione dei termini di costituzione dovrebbe operare sempre e comunque nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché la formulazione del dell'art. 645 c.p.c., comma 2, non consentirebbe alcuna discrezionalità. In realtà se la ratio della riduzione dei termini di comparizione è quella di accelerare la definizione del giudizio di opposizione, la riduzione alla meta dei termini di costituzione non è coerente con tale finalità, posto che il termine di costituzione del creditore opposto decorre non già dalla costituzione dell'opponente, ma dalla data dell'udienza di comparizione, che, tra l'altro, per effetto della modifica dell'art.163 bis c.p.c., introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 è
ampliato da sessanta a novanta giorni per l'Italia e da centoventi a centocinquanta giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero. Pertanto, senza un'apprezzabile utilità per la sollecita definizione del giudizio di opposizione, si finisce per introdurre un onere particolarmente gravoso a carico dell'opponente, che solo formalmente verrebbe bilanciato da analogo onere imposto al creditore opposto, il quale non può in alcun modo essere equiparato al convenuto in un giudizio ordinario, avendo egli, anzi, la qualità di attore in senso sostanziale. In tale situazione, ove si ritenga operante la riduzione del termine di costituzione per effetto automatico dell'attribuzione al creditore opposto di un termine inferiore a quarantacinque giorni sarebbe evidente l'irragionevolezza giacché, a fronte di un termine di costituzione per l'opponente di soli cinque giorni, l'opposto dovrebbe costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, venendo così a godere di ben 35 giorni per provvedere alla propria difesa. La pressione che in tal modo grava sull'opponente, mentre non vale ad abbreviare i termini di durata del processo di opposizione risulterebbe ingiustificata tenendo conto che l'opponente è attore solo in senso formale, ma sostanzialmente è convenuto, e che la necessità di intraprendere la causa non è frutto di una meditata scelta in un lasso di tempo discrezionale, ma necessitata dalla notifica dell'ingiunzione, laddove l'opposto dispone di tempi ben più ampi per la costituzione, anche se, attore in senso sostanziale, ha fruito di ampia disponibilità temporale nella decisione di presentare ricorso per decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'omessa e/o insufficiente motivazione circa punti decisivi, in riferimento agli art. 645 c.p.c., comma 2 e art. 647 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello si sarebbe acriticamente adagiata sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità, senza considerare il rilievo, formulato nell'atto di gravame, secondo cui perché possa operare l'abbreviazione dei termini di comparizione assegnati al creditore opposto è necessaria una consapevole manifestazione di volontà dell'opponente di avvalersi della facoltà prevista dalla legge, formulata in modo esplicito o desunta da elementi concludenti. Nella specie non sarebbero state adeguatamente valutate le circostanze che il termine di comparizione assegnato era di soli sette giorni inferiore a quello minimo e che la costituzione era avvenuta il nono giorno, il che doveva far propendere per un mero errore materiale nel calcolo del termine di comparizione. A ritenere irrilevante l'errore si introdurrebbe una presunzione assoluta di esercizio della facoltà di abbreviazione dei termini da parte dell'opponente non prevista dalla legge, trasformando la facoltà in un obbligo. Inoltre, il ricorrente afferma che la previsione della rinnovazione della citazione (art. 164 c.p.c.) nel caso di assegnazione di un termine inferiore a quello di legge dovrebbe trovare applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, essendo insufficiente il riferimento alla specialità del rito per giustificare l'applicazione di una sanzione, quale quella della improcedibilità. Con il secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c., comma 2, con riferimento all'art. 647 c.p.c., si sostiene che al giudizio di opposizione, come previsto dall'art.645 c.p.c., deve applicarsi la disciplina del procedimento ordinario
e pertanto in caso di costituzione in giudizio, non omessa, ma semplicemente ritardata, non sarebbe giustificata la sanzione processuale dell'improcedibilità, prevista soltanto per il giudizio di appello dall'art. 348 c.p.c., come modificato dalla L. n. 353 del 1990. Viene anche denunciata l'incoerenza consistente nel ritenere
inapplicabile, per la specialità del rito, l'art. 164 c.p.c. facendo allo stesso tempo applicazione del disposto degli artt. 165 e 163 bis c.p.c.. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce errata o falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c., comma 2, in quanto non sarebbe corretta l'estensione della riduzione del termine di costituzione previsto dall'art. 165, per il caso in cui il giudice abbia autorizzato la riduzione del termine minimo a comparire, all'ipotesi in cui la riduzione del termine di comparizione sia conseguenza di una mera scelta di parte.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi