Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2018, n. 01248
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Testo completo
44tir22,krí SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI VALTER N. IL 21/09/1964 avverso la sentenza n. 1954/2016 TRIBUNALE di ASTI, del 09/12/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. G PCH Udito il Procuratore Generale in persopa del Dott. *- kowei che ha concluso per) Wit 4.-47U0 Udito, peri. sarte civile, l'Avv Udii idifensortAvv. Ai4 elt, Lel
RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo in sede di rinvio conseguente a sentenza di annullamento emessa dalla 3 Sezione penale della Corte di cassazione, il Tribunale di Asti, in data 16 dicembre 2016, ha dichiarato V L colpevole del reato a lui ascritto ex art. 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, per avere egli effettuato abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali (per lo più rottami ferrosi) conferendoli presso impianti di recupero delle ditte meglio indicate nell'imputazione. A fondamento della decisione di condanna, e sulla scorta dei principi di diritto affermati dalla Corte regolatrice nella sentenza d'annullamento, il Tribunale astigiano ha precisato che non rileva il dato formale dell'esercizio dell'attività da parte di chi sia in possesso della qualifica di soggetto imprenditore o professionista, essendo invece determinante il concetto sostanziale di attività di raccolta o di
RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo in sede di rinvio conseguente a sentenza di annullamento emessa dalla 3 Sezione penale della Corte di cassazione, il Tribunale di Asti, in data 16 dicembre 2016, ha dichiarato V L colpevole del reato a lui ascritto ex art. 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, per avere egli effettuato abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali (per lo più rottami ferrosi) conferendoli presso impianti di recupero delle ditte meglio indicate nell'imputazione. A fondamento della decisione di condanna, e sulla scorta dei principi di diritto affermati dalla Corte regolatrice nella sentenza d'annullamento, il Tribunale astigiano ha precisato che non rileva il dato formale dell'esercizio dell'attività da parte di chi sia in possesso della qualifica di soggetto imprenditore o professionista, essendo invece determinante il concetto sostanziale di attività di raccolta o di
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