Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 12/01/2018, n. 01248

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 12/01/2018, n. 01248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01248
Data del deposito : 12 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

44tir22,krí SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI VALTER N. IL 21/09/1964 avverso la sentenza n. 1954/2016 TRIBUNALE di ASTI, del 09/12/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. G PCH Udito il Procuratore Generale in persopa del Dott. *- kowei che ha concluso per) Wit 4.-47U0 Udito, peri. sarte civile, l'Avv Udii idifensortAvv. Ai4 elt, Lel

RITENUTO IN FATTO

1. Decidendo in sede di rinvio conseguente a sentenza di annullamento emessa dalla 3 Sezione penale della Corte di cassazione, il Tribunale di Asti, in data 16 dicembre 2016, ha dichiarato V L colpevole del reato a lui ascritto ex art. 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, per avere egli effettuato abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali (per lo più rottami ferrosi) conferendoli presso impianti di recupero delle ditte meglio indicate nell'imputazione. A fondamento della decisione di condanna, e sulla scorta dei principi di diritto affermati dalla Corte regolatrice nella sentenza d'annullamento, il Tribunale astigiano ha precisato che non rileva il dato formale dell'esercizio dell'attività da parte di chi sia in possesso della qualifica di soggetto imprenditore o professionista, essendo invece determinante il concetto sostanziale di attività di raccolta o di trasporto: concetto, nella specie, ritenuto sussistente sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi