Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 16343

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I termini processuali, anche quando si svolgono a ritroso, non debbono tener conto dei giorni festivi di scadenza; pertanto qualora il giorno fissato per la vendita all'incanto sia un lunedì e per la presentazione delle offerte sia stabilito quale termine il giorno precedente la vendita, detto termine scade nel di sabato precedente la vendita.

In tema di astensione del giudice ex art. 51 n. 4 cod. proc. civ., non sussiste l'obbligo di astensione in fase di decisione per il giudice che abbia emesso ordinanza di vendita all'incanto di immobili in comunione, ne' rileva, ai fini della richiesta di astensione per gravi ragioni di convenienza, che la decisione si svolga con le forme dell'art. 281 "sexies" cod. proc. civ., poiché rientra nello svolgimento fisiologico della decisione a seguito di trattazione orale il fatto che lo stesso giudice conosca la causa prima come istruttore e poi come giudice decidente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 16343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16343
Data del deposito : 20 novembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A G - Presidente -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. L F D NNNI - rel. Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. F T - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GROPPA RITA, GROPPA AUGUSTA, GROPPA ROMANA, GROPPA ELENA, GROPPA MARIANO, GROPPA GIGLIOLA, GROPPA GIORGIO, GROPPA MARIA, GROPPA SERGIO, e CENTRO VACANZE VERONZA SA, in persona di B D in Trento, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA CRESCENZIO

62, presso lo studio dell'avvocato P A C, che li difende unitamente all'avvocato M T, giusta delega in atti;



- ricorrenti -


contro
LE FORNACI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore C D, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA G BAZZONI

3, presso lo studio, dell'avvocato F P, che lo difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


nonché contro
GROPPA FRANCA, GROPPA MARTA, GROPPA EZIO;



- intimati -


avverso la sentenza n. 1159/00 del Tribunale di TRENTO, emessa il 4/11/00, depositata il 06/11/00;
RG. 1219/00, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

udito l'Avvocato P A C;

udito l'Avvocato F P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il tribunale di Trento in funzione di giudice unico, nel giudizio di divisione ereditaria tra gli eredi Groppa, con ordinanza 26 novembre 1998 dispose la vendita all'incanto degli immobili in comunione, fissando la data dell'incanto per la giornata di lunedì 9 ottobre 2000 ed il termine per la presentazione delle offerte "alle ore 12,00 del giorno precedente la vendita".
Il 9 ottobre 2000 il tribunale, rilevato che l'offerta di acquisto presentata dal Centro Vacanze Verona era stata depositata in ritardo, con ordinanza la dichiarò tardiva ed aggiudicò i beni all'avvocato M, che fatto offerta di acquisto per persona da dichiarare, poi indicata nella Società a responsabilità limitata Fornaci.


2. I coeredi Franca, Marta ed Ezio Groppa ed Angelo Arcuti, procuratore degli altri coeredi, con ricorso allo stesso tribunale del 13 ottobre 2000, hanno impugnato l'ordinanza del 9 ottobre 2000, chiedendo la ripetizione dell'asta e la revoca sia del provvedimento di esclusione del Centro Vacanze, sia di quello di aggiudicazione all'avv. M.


3. Il tribunale, qualificato il ricorso come opposizione agli atti esecutivi, con sentenza letta all'udienza del 3 novembre 2000, lo ha rigettato, ritenendo corretto il procedimento svolto.

4. Per la cassazione della sentenza Rita, Augusta, Romana, Elena, Mariano, Gigliola, Giorgio, Maria, Sergio Groppa e la spa Centro Vacanze Groppa hanno proposto ricorso, svolgendo cinque motivi di censura.
Resiste con controricorso la srl Fornaci.
Gli intimati Franca, Marta ed Ezio Groppa non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. I motivi del ricorso si possono suddividere in due gruppi. Nel primo stanno i motivi (primo e secondo), che contengono censure del procedimento per come si svolto e, sostanzialmente, denunciano la nullità della sentenza impugnata;
nel secondo gruppo stanno tutti gli altri motivi, con i quali sono denunciati vizi attinenti il procedimento di vendita.
I motivi sono infondati, per le diverse ragioni che saranno illustrate, ed il ricorso è rigettato.
A. Primo gruppo di motivi.


2. I ricorrenti, ripetendo l'eccezione proposta nel corso del giudizio di merito, con il primo motivo richiamano la circostanza che il giudice che ha emesso l'ordinanza del 9 ottobre 2000 è lo stesso che pronunciato la sentenza impugnata, emessa con le forme indicate dall'art. 281 sexies cod. proc. civ., e si dolgono sia del fatto che il giudice non si è astenuto dal giudicare, sia del fatto che non sono stati messi nella condizione di proporre istanza di ricusazione:
censura di violazione degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. Con il secondo motivo i ricorrenti aggiungono che nel corso del giudizio non è stato loro consentito di svolgere compiutamente le difese necessarie: censura di violazione degli artt. 183, 184, e 190 cod. proc. civ.

2.1. L'art. 51 cod. proc. civ. prevede due forme di astensione del giudice: una obbligatoria, indicata nel primo comma della norma, l'altra discrezionale, disciplinata dal comma successivo. L'ipotesi dell'astensione obbligatoria non ricorre nella fattispecie che si sta esaminando, perché non è denunciata alcuna delle situazioni indicate nel primo comma del citato art. 51. Il fatto che sia stato lo stesso giudice, prima a prendere cognizione dei fatti come istruttore della causa, poi come giudice decidente rientra, infatti, nella struttura del procedimento che è svolto con le forme dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. Ne discende che la possibile mancata richiesta di astensione, poiché discrezionale, non è motivo di nullità della sentenza impugnata, perché, si ripete, rientra nello svolgimento fisiologico della "decisione a seguito di trattazione orale" il fatto che lo stesso giudice conosca la causa prima come giudice istruttore, poi come giudice decidente.

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