Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/07/2020, n. 22823

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/07/2020, n. 22823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22823
Data del deposito : 28 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di A V, nata a Milano il 10/08/1972 avverso la sentenza emessa il 17/04/2019 dalla Corte di assise di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. P M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. S P, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la misura di sicurezza della libertà vigilata;
udito per la ricorrente l'Avv. B A, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di V A ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti della sua assistita - imputata di omicidio preterintenzionale, così riqualificata una originaria contestazione ex art.575 cod. pen. - ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto che la pena ivi indicata - anni 9 di reclusione - risulta da espressa richiesta formulata nell'interesse dell'odierna ricorrente, con rinuncia ai residui motivi di appello ed espressione del consenso da parte del P.M. La difesa lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 230 cod. pen.: segnala, in particolare, che il giudice di primo grado aveva irrogato alla A anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3, ma solo perché conseguente ex lege alla condanna ad una pena detentiva principale eccedente i 10 anni;
pertanto, all'esito della riduzione concordata - da anni 12 ad anni 9 - la misura predetta avrebbe dovuto essere revocata. Al contrario, la Corte di merito risulta essersi limitata a ratificare l'accordo intervenuto fra le parti, confermando nel resto la decisione di primo grado. Né può intendersi che la libertà vigilata sia stata comunque confermata sulla base della ritenuta pericolosità sociale dell'imputata, come previsto dall'art. 229 cod. pen., dal momento che la sentenza appellata non aveva affrontato in alcun modo tale profilo, basandosi esclusivamente sul dato formale della dosimetria della pena inflitta.
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