Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2022, n. 11831
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso 11238/2015 proposto da: F D D R rappresentato e difeso dall'avv. G B, in forza di procura speciale in calce del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma alla via Scialoja n. 3 4Y;
- ricorrenti -
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata alla via dei Portoghesi n.
3 - controricorrente NONCHE' L D D R rappresentato e difeso dall'avv. A R, in forza di procura speciale in calce del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A S sito in Roma alla via Pilo Albertelli 15 controricorrente -avverso la sentenza n. 1618/2014 emessa dalla CTR Veneto e depositata il 22.10.2014 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica dell'1.02.2022 dal Consigliere Dott. ssa M B;
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'accoglimento del primo e del terzo motivo.
ESPOSIZIONE DEI FATTE DI CAUSA
1. I fratelli L e N D D R, con atto per notar S. Bieramonte, davano esecuzione ai patti contenuti nel contratto preliminare dell'il. Dicembre 2009, registrato al n. rep. 15389, con il quale L prometteva di vendere al fratello, che prometteva di acquistare per sé o per persona da nominare (entro la data del 31 dicembre 2010), una quota ideale pari ad un terzo della piena proprietà indivisa del palazzo nobiliare di Venezia, sul quale N aveva già l'usufrutto sulla quota dei due terzi dell'immobile, mentre suo figlio era nudo proprietario per la medesima quota del compendio immobiliare. Nell'atto notarile di vendita, L D D R era rappresentato dal fratello acquirente della quota ideale. Assume il ricorrente che al momento della vendita "alienava l'usufrutto al fratello e con atto separato e contestuale cedeva la nuda proprietà della quota al nipote F";
nella premessa dell'atto, il notaio rogante dichiarava che il promittente acquirente aveva indicato come ele.ctus per la nuda proprietà il figlio F. Sulla scorta delle espressioni contenute nel rogito notarile, l'Agenzia delle Entrate emetteva gli avvisi di accertamento sul presupposto secondo cui non è configurabile un contratto per persona da nominare in quanto nel preliminare la facoltà di nominare il terzo era esercitabile fino alla stipula del rogito, sicchè riteneva sussistente un doppio trasferimento immobiliare ( una operazione di rivendita, in quanto il contratto produrrebbe i suoi effetti tra i contraenti originari ai sensi dell'art. 1405 c.c.), applicando in tal senso l'art.32 DPR 131 del 1986. L'ente finanziario liquidava dunque oltre ad una maggiore imposta di registro anche una imposizione fiscale per la donazione. I contraenti L e N impugnavano gli avvisi dinanzi alla CTP di Venezia che, riuniti i ricorsi, li respingeva.La sentenza veniva gravata dinanzi alla CTR. del Veneto, la quale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovuto quanto richiesto a L Donà delle Rose, sul rilievo che egli era estraneo alla donazione in favore di F e respingendo il ricorso proposto da F D D R. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso F D D R sulla base di tre motivi. Ha replicato con controricorso l'ente finanziario. Replicava anche L D D R che insisteva sulla correttezza della decisione impugnata. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per l'accoglimento del primo e del terzo motivo.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
2. Con il primo motivo di ricorso F D D R lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione;
per non avere la Commissione tributaria regionale esaminato né il motivo di appello con il quale si eccepiva l'errore dell'Amministrazione finanziaria nel considerare tardiva la nomina del terzo amicus nè la natura dei beni trasferiti, da qualificarsi di interesse culturale e sottoposti a vincolo, con conseguente necessità di applicazione dell'imposta di donazione in misura fissa.
3.Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 59 con riferimento alla lettera g) dell'art. 12 del d.lgs. in. 346/90 in relazione all'art. 360 n. 3), c.p.c.;
per non avere il decidente applicato l'imposta in misura fissa per i beni culturali vincolati di cui all'art. 12 cit.. 4.La terza censura deduce la violazione o falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., segnatamente dell'alt. 1, comma 4-bis, d. Igs. 31.10.1990, n. 346;
per avere il giudicante qualificato l'atto tassato come donazione indiretta a favore dell'odierno ricorrente da parte di suo padre, N D D R, ma senza applicare l'imposta in misura fissa.
5.0ccorre premettere che i vizi denunziati con la prima censura vanno qualificati sotto il profilo della nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.) per omessa pronuncia su un motivo di appello.
6. La prima censura è priva di pregio. Deve evidenziarsi che non vi è stata alcuna omessa pronuncia da parte dei giudici regionali, i quali, nell'escludere che il contratto definitivo traslativo dei diritti immobiliari fosse stato posto in essere in esecuzione del contratto preliminare in quanto" innovativo rispetto al primo", hanno ritenuto che la nomina dell'electus, nel rogito notarile del 21.10.2010, avrebbe dovuto consentire il subentro nel contratto, per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, dunque, l'acquisto dei diritti e l'assunzione degli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Invece, motiva il decidente che, con l'atto definitivo di trasferimento immobiliare, F non era subentrato nella posizione del promittente acquirente, avendo acquisito solo la nuda proprietà dei diritti immobiliari ceduti, mentre l'usufrutto veniva acquistato dal padre N, per un corrispettivo dissimile da quello indicato nel contratto preliminare di vendita, nel quale N D D R aveva promesso di acquistare la quota di parte dell'immobile de quo per il corrispettivo di euro 400.0000,00, somma che risultava già versata mediante compensazione coi crediti vantati nei confronti del fratello L. Con la conseguente infondatezza della eccezione relativa alla tempestività della nomina dell'electus, mancando, nel caso in esame, l'unitarietà logico-giuridica della sequenza preliminare-definitivo, come accertato dalla Regionale.
7.La seconda doglianza, relativa all'applicabilità dell'imposta in misura fissa, trattandosi di beni vincolati, non supera il vaglio di ammissibilità. L'illustrazione del motivo non risulta affatto dimostrativa della mancata pronuncia sul motivo di appello, non senza doversi rilevare che tale motivo avrebbe dovuto essere individuato o tramite riproduzione diretta o tramite riproduzione indiretta, con precisazione della parte dell'atto di costituzione in cui l'indiretta riproduzione trovava corrispondenza: ciò ai sensi del disposto dell'art. 366, n. 6), c.p.c. che si applica anche alla indicazione degli atti processuali su cui si fonda il ricorso o il motivo di ricorso. Il ricorrente che proponga in cassazione una questione ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di localizzare l'atto processuale del giudizio precedente in cui la questione risulta dedotta, in modo da consentire alla corte l'accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 16502/2017, in motiv;
n. 9138/2016). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194;
più di recente, v. Cass. Sez. 6 - 1, 09/07/2013 n. 17041;
n. 25319/2017;
n. 907/2018). Nel caso in esame non solo il ricorrente non ha trascritto le difese che avrebbe riformulato al momento della costituzione in appello, ma dalla pronuncia impugnata non risulta affatto la proposizione di detta doglianza. In ogni caso, le imposte applicate sono proprio quelle richieste nell'atto notarile per i beni vincolati.
8. La terza censura è fondata.
8.1 Per il compiuto esame della questione è necessario ricostruire sinteticamente lo sviluppo del rapporto contrattuale: come emerge dalla sentenza della CTR, con preliminare di compravendita dell'11.12.2009, registrato il 14.12.2009, L D D R prometteva al fratello N o a persona da nominare nell'atto definitivo, quota parte di un immobile sito in Venezia per il corrispettivo di euro 4.000.000,00 somma considerata già corrisposta mediante compensazione di crediti vantati da N nei confronti del fratello L. In data 21.12.2010, con atto notarile registrato il 5.01.2011, il promittente acquirente, a scioglimento della riserva
- ricorrenti -
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata alla via dei Portoghesi n.
3 - controricorrente NONCHE' L D D R rappresentato e difeso dall'avv. A R, in forza di procura speciale in calce del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A S sito in Roma alla via Pilo Albertelli 15 controricorrente -avverso la sentenza n. 1618/2014 emessa dalla CTR Veneto e depositata il 22.10.2014 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica dell'1.02.2022 dal Consigliere Dott. ssa M B;
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'accoglimento del primo e del terzo motivo.
ESPOSIZIONE DEI FATTE DI CAUSA
1. I fratelli L e N D D R, con atto per notar S. Bieramonte, davano esecuzione ai patti contenuti nel contratto preliminare dell'il. Dicembre 2009, registrato al n. rep. 15389, con il quale L prometteva di vendere al fratello, che prometteva di acquistare per sé o per persona da nominare (entro la data del 31 dicembre 2010), una quota ideale pari ad un terzo della piena proprietà indivisa del palazzo nobiliare di Venezia, sul quale N aveva già l'usufrutto sulla quota dei due terzi dell'immobile, mentre suo figlio era nudo proprietario per la medesima quota del compendio immobiliare. Nell'atto notarile di vendita, L D D R era rappresentato dal fratello acquirente della quota ideale. Assume il ricorrente che al momento della vendita "alienava l'usufrutto al fratello e con atto separato e contestuale cedeva la nuda proprietà della quota al nipote F";
nella premessa dell'atto, il notaio rogante dichiarava che il promittente acquirente aveva indicato come ele.ctus per la nuda proprietà il figlio F. Sulla scorta delle espressioni contenute nel rogito notarile, l'Agenzia delle Entrate emetteva gli avvisi di accertamento sul presupposto secondo cui non è configurabile un contratto per persona da nominare in quanto nel preliminare la facoltà di nominare il terzo era esercitabile fino alla stipula del rogito, sicchè riteneva sussistente un doppio trasferimento immobiliare ( una operazione di rivendita, in quanto il contratto produrrebbe i suoi effetti tra i contraenti originari ai sensi dell'art. 1405 c.c.), applicando in tal senso l'art.32 DPR 131 del 1986. L'ente finanziario liquidava dunque oltre ad una maggiore imposta di registro anche una imposizione fiscale per la donazione. I contraenti L e N impugnavano gli avvisi dinanzi alla CTP di Venezia che, riuniti i ricorsi, li respingeva.La sentenza veniva gravata dinanzi alla CTR. del Veneto, la quale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovuto quanto richiesto a L Donà delle Rose, sul rilievo che egli era estraneo alla donazione in favore di F e respingendo il ricorso proposto da F D D R. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso F D D R sulla base di tre motivi. Ha replicato con controricorso l'ente finanziario. Replicava anche L D D R che insisteva sulla correttezza della decisione impugnata. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per l'accoglimento del primo e del terzo motivo.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
2. Con il primo motivo di ricorso F D D R lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione;
per non avere la Commissione tributaria regionale esaminato né il motivo di appello con il quale si eccepiva l'errore dell'Amministrazione finanziaria nel considerare tardiva la nomina del terzo amicus nè la natura dei beni trasferiti, da qualificarsi di interesse culturale e sottoposti a vincolo, con conseguente necessità di applicazione dell'imposta di donazione in misura fissa.
3.Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 59 con riferimento alla lettera g) dell'art. 12 del d.lgs. in. 346/90 in relazione all'art. 360 n. 3), c.p.c.;
per non avere il decidente applicato l'imposta in misura fissa per i beni culturali vincolati di cui all'art. 12 cit.. 4.La terza censura deduce la violazione o falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., segnatamente dell'alt. 1, comma 4-bis, d. Igs. 31.10.1990, n. 346;
per avere il giudicante qualificato l'atto tassato come donazione indiretta a favore dell'odierno ricorrente da parte di suo padre, N D D R, ma senza applicare l'imposta in misura fissa.
5.0ccorre premettere che i vizi denunziati con la prima censura vanno qualificati sotto il profilo della nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.) per omessa pronuncia su un motivo di appello.
6. La prima censura è priva di pregio. Deve evidenziarsi che non vi è stata alcuna omessa pronuncia da parte dei giudici regionali, i quali, nell'escludere che il contratto definitivo traslativo dei diritti immobiliari fosse stato posto in essere in esecuzione del contratto preliminare in quanto" innovativo rispetto al primo", hanno ritenuto che la nomina dell'electus, nel rogito notarile del 21.10.2010, avrebbe dovuto consentire il subentro nel contratto, per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, dunque, l'acquisto dei diritti e l'assunzione degli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Invece, motiva il decidente che, con l'atto definitivo di trasferimento immobiliare, F non era subentrato nella posizione del promittente acquirente, avendo acquisito solo la nuda proprietà dei diritti immobiliari ceduti, mentre l'usufrutto veniva acquistato dal padre N, per un corrispettivo dissimile da quello indicato nel contratto preliminare di vendita, nel quale N D D R aveva promesso di acquistare la quota di parte dell'immobile de quo per il corrispettivo di euro 400.0000,00, somma che risultava già versata mediante compensazione coi crediti vantati nei confronti del fratello L. Con la conseguente infondatezza della eccezione relativa alla tempestività della nomina dell'electus, mancando, nel caso in esame, l'unitarietà logico-giuridica della sequenza preliminare-definitivo, come accertato dalla Regionale.
7.La seconda doglianza, relativa all'applicabilità dell'imposta in misura fissa, trattandosi di beni vincolati, non supera il vaglio di ammissibilità. L'illustrazione del motivo non risulta affatto dimostrativa della mancata pronuncia sul motivo di appello, non senza doversi rilevare che tale motivo avrebbe dovuto essere individuato o tramite riproduzione diretta o tramite riproduzione indiretta, con precisazione della parte dell'atto di costituzione in cui l'indiretta riproduzione trovava corrispondenza: ciò ai sensi del disposto dell'art. 366, n. 6), c.p.c. che si applica anche alla indicazione degli atti processuali su cui si fonda il ricorso o il motivo di ricorso. Il ricorrente che proponga in cassazione una questione ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di localizzare l'atto processuale del giudizio precedente in cui la questione risulta dedotta, in modo da consentire alla corte l'accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 16502/2017, in motiv;
n. 9138/2016). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194;
più di recente, v. Cass. Sez. 6 - 1, 09/07/2013 n. 17041;
n. 25319/2017;
n. 907/2018). Nel caso in esame non solo il ricorrente non ha trascritto le difese che avrebbe riformulato al momento della costituzione in appello, ma dalla pronuncia impugnata non risulta affatto la proposizione di detta doglianza. In ogni caso, le imposte applicate sono proprio quelle richieste nell'atto notarile per i beni vincolati.
8. La terza censura è fondata.
8.1 Per il compiuto esame della questione è necessario ricostruire sinteticamente lo sviluppo del rapporto contrattuale: come emerge dalla sentenza della CTR, con preliminare di compravendita dell'11.12.2009, registrato il 14.12.2009, L D D R prometteva al fratello N o a persona da nominare nell'atto definitivo, quota parte di un immobile sito in Venezia per il corrispettivo di euro 4.000.000,00 somma considerata già corrisposta mediante compensazione di crediti vantati da N nei confronti del fratello L. In data 21.12.2010, con atto notarile registrato il 5.01.2011, il promittente acquirente, a scioglimento della riserva
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