Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2024, n. 19547
Sentenza
14 marzo 2024
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14 marzo 2024
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Massime • 1
In tema di impugnazioni, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata, atteso che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado di giudizio non ha più valenza illimitata, sicché l'interessato è tenuto a depositare, con l'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, sì da darle attualità ai fini della proposizione del gravame.
Sul provvedimento
Testo completo
19547-24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. 578 Giovanna Verga Sergio Di Paola C.C. -14/3/2024- -relatore- R.G. n. 45938/2023 Anna Maria De Santis Pierluigi Cianfrocca Giuseppe Nicastro ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ID AN n. a Moncalieri il 14/5/1980 avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino in data 17/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Torino dichiarava inammissibile ex art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc.pen. l'appello proposto da DD AN avverso la sentenza del locale Tribunale resa in data 9/5/2023 in quanto con l'atto di impugnazione non risultava depositata la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. 1 3 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Domenico Peila, il quale ha dedotto:
2.1 l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc.pen. Il difensore sostiene che una lettura sistematica della disposizione in esame che tenga conto delle norme che disciplinano le notificazioni conduce a ritenere necessario il deposito della dichiarazione e elezione di domicilio solo quando l'imputato non abbia proceduto a detto adempimento in precedenza sicché l'impugnazione interposta doveva essere ritenuta rituale, avendo il ricorrente già eletto domicilio presso il proprio difensore. Secondo il ricorrente l'art. 581, comma 1 ter, codice di rito deve essere interpretato in maniera coordinata con le disposizioni di cui agli artt. 157 ter comma 1 e 161 cod.proc.pen. dalle quali si desume che, una volta che l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio, tutte le notifiche relative alla vocatio in iudicium, anche in fase d'appello, sono effettuate a detto domicilio. Inoltre l'art. 164 cod. proc.pen. conferma che il domicilio dichiarato o eletto è valido anche per la notifica della