Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2024, n. 44340

CASS
Sentenza
13 novembre 2024
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13 novembre 2024

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In tema di sospensione condizionale della pena, a fronte di due precedenti sentenze irrevocabili di condanna con cui sia stato riconosciuto il beneficio, conserva efficacia ostativa a una sua ulteriore concessione la precedente condanna per l'abrogata contravvenzione di cui all'art. 20 legge 28 febbraio 1985, n. 47, stante la continuità normativa della stessa con la corrispondente contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2024, n. 44340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44340
Data del deposito : 13 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SND monive 44340-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n1876 Luca Ramacci -Presidente - sez. Cinzia Vergine UP 13/11/2024- Giuseppe Noviello Relatore - R.G.N. 21231/2024 Alessandro Maria Andronio Fabio Zunica Depositata in Cancelleria ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggi, -4 DIC 2024 S E R P U sul ricorso proposto dal DA NN nata a [...] il [...]; IL FUNZIONAR nel procedimento a carico della medesima;
avverso la sentenza del 08/04/2024 della corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Siniscalchi Francesco che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Salerno, adita con atto di appello dal pubblico ministero del tribunale di Salerno, avverso la sentenza del medesimo tribunale del 3 febbraio 2022, con la quale DA NN era stata assolta dal reato di cui all'art. 349 comma 2 cod. pen. con contestuale dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai restanti reati, per intervenuta estinzione per prescrizione, riformava parzialmente la predetta sentenza e dichiarava DA NN responsabile per i reati di cui agli artt. 181 comma 1 bis Dlgs 42/04 oltre che 349 comma 2 cod. pen., unificati dalla continuazione, applicava le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, e stabiliva la pena finale in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 700 di multa, ordinando la rimessione in pristino delle opere abusive.

2. Avverso la predetta sentenza DA NN mediante il proprio difensore ha proposto, con tre motivi, ricorso per cassazione.

3. Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per intervenuta estinzione dei reati per cui è condanna, alla data del 29.2.2024, pur considerando i periodi di sospensione della stessa. Prescrizione mai rilevata, nonostante la corrispondente eccezione difensiva. Peraltro sarebbe emersa la consumazione dei reati al gennaio e aprile 2014. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge processuale e di motivazione, Si lamenta la mancata notifica al difensore dell'imputata del decreto di differimento del processo, del 19.11.2020, intervenuto fuori udienza, a causa della emergenza sanitaria per Covid 19, con violazione del Dlgs. 149 del 9.11.2020 ed integrazione di nullità a regime intermedio.

5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di due precedenti concessioni del medesimo beneficio, atteso che una di esse farebbe riferimento al reato ex art. 20 della L. 47/85, abrogato con il DPR 380/01. Inoltre, i dati di cui al certificato penale non potrebbero di per sé costituire validi indici a sostegno della mancata concessione. Tanto più a fronte di reati risalenti nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che in tema di reati edilizi, come anche paesaggistici, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (cfr. Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017 Rv. 270256 01 Tomasulo P;
Sez. 3, n. 16622 del 08/04/2015 Rv. 263473 - 01 cit.). Va aggiunto, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in caso di procedimento per violazione dell'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (rectius 44 DPR 380/01), e si tratta di un principio estensibile anche per i reati paesaggistici, sempre restando a carico

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