Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2022, n. 2263
Sentenza
4 novembre 2022
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4 novembre 2022
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Massime • 1
In tema di ricusazione, la nozione di "medesimo procedimento" deve essere intesa in senso letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica, attesa la natura eccezionale delle relative disposizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di estendere la nozione di "medesimo procedimento" al caso di "connessione forte" tra reati valutati in due procedimenti paralleli, in cui il medesimo giudicante rivestiva rispettivamente la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice per l'udienza preliminare).
Sul provvedimento
Testo completo
* 0 2263-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1108/2022 CC 04/11/2022- Presidente - GERARDO SABEONE ROSA PEZZULLO R.G.N. 20408/2022 ENRICO VITTORIO STANISLAO RL ANGELO CAPUTO FRANCESCO CANANZI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA ая sui ricorsi proposti da: DI RE RG nato a [...] il [...] VE TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GUGLIELMO ABBATE, anche quale sostituto processuale dell'avvocato LEONE ZEPPIERI, che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ha insistito per l'accoglimento degli stessi, in via subordinata sollevando questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 34, comma 2-bis, c.p.p., per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2022, rigettava l'istanza di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina in relazione al procedimento n. 5555/17 RGNR, avanzata dagli imputati GI Di RE e LB VE, a mezzo dei difensori procuratori speciali.
2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto nell'interesse di LB VE e GI di RE, constano di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 34, comma 2-bis, 36, comma 1, lett. g), 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente. Lamentano i ricorrenti che il dott. Giuseppe IO, Giudice dell'udienza preliminare nel presente procedimento, n. 5555/17, già n. 4486/14, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta della società Meccano, avesse svolto le funzioni di Gip nel procedimento n. 10241/12. Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe errato, limitandosi a rilevare esclusivamente che il dott. IO non avrebbe svolto le funzioni di Gip nel presente procedimento, valutando invece irrilevante la circostanza che gli atti del procedimento parallelo, n. 10241/12, fossero rifluiti in quello ora in trattazione. Obiettano infatti i ricorrenti come la Corte di merito non abbia valutato la censura afferente la nozione di 'medesimo procedimento' che, alla luce della sentenza delle Sez. U, Cavallo, n. 51/2019, vedrebbe, in forza della sussistenza del vincolo della continuazione fra i delitti del procedimento in cui è intervenuta la ricusazione e quelli del procedimento parallelo, la medesimezza del procedimento ex art. 12 cod. proc. pen. La Corte di appello non affronterebbe il tema, né analizzerebbe la documentazione allegata dai ricorrenti, consistente: nella richiesta di autorizzazione alla intercettazione avanzata dal pubblico ministero nel presente procedimento, che richiama il parallelo procedimento n. 10241/12 come connesso;
nel verbale di perquisizione della Guardia di Finanza che riferisce del sequestro di 8 DVD acquisiti in entrambi i procedimenti;
nella istanza di astensione formulata dal dott. IO all'udienza preliminare;
nell'estratto della ordinanza di custodia cautelare nel proc. 10241/12 che raggiungeva gli attuali imputati, in relazione alla quale si citava la 'vicenda Meccano' per 'lumeggiare' la personalità di Veneroso, richiamata anche in relazione alla richiesta di assistenza internazionale: tutti elementi che consentivano di rappresentare la sussistenza del medesimo disegno criminoso e dunque l'identità sostanziale dei due procedimenti, di tal chè il dott. IO doveva ritenersi aver svolto le funzioni di 2 Gip nel presente procedimento, elementi rispetto ai quali, oltre alla violazione dell'art. 36, comma 2-bis, la Corte sarebbe incorsa in motivazione apparente.
4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente, limitatamente alla posizione di VE. Il ricorrente torna sulle espressioni utilizzate nell'ordinanza cautelare emessa dal dott. IO nel procedimento parallelo per rilevare come la Corte di appello non le abbia valutate correttamente, in quanto le stesse esprimono un giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte relative alla Meccano Aeronautica così da manifestare indebitamente il proprio convincimento sui fatti dell'imputazione prima che sia pronunciata sentenza, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi i ricorsi. Quanto al primo motivo, l'incompatibilità sussiste solo nel caso in cui si siano esercitate le funzioni di GIP nel medesimo procedimento e non in quello diverso, per diverse imputazioni, pur se oggetto di un collegamento ai sensi dell'art. 12 c.p.p: le norme in materia di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice sono di stretta interpretazione e non suscettibili di interpretazione analogica, tanto che solo modifiche normative ovvero pronunce additive della Corte Costituzionale hanno introdotto ulteriore cause di incompatibilità. Quanto al secondo motivo, invece, il ricorso è privo di autosufficienza essendo, al riguardo, lo stralcio dell'ordinanza cautelare prodotto dalla difesa del tutto inadeguato al sostegno del motivo.
6. In data 25 ottobre 2022 il difensore di GI di RE deposita memoria con la quale chiede in subordine, in replica alle conclusioni della Procura generale, sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2-bis c.p.p., per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del Giudice che abbia svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari nell'ambito di un procedimento connessO e ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) c.p.p. con quello per collegato il quale è chiamato a tenere l'udienza preliminare.
7. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per 3 effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta del difensore. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza di ricusazione rilevando che nel presente procedimento il dott. IO non ha svolto le funzioni di G.i.p. Inoltre la Corte territoriale ha anche osservato che la circostanza che il materiale istruttorio del procedimento n. 10241/12 sia rifluito nel presente procedimento non comprova che il predetto giudice abbia svolto le funzioni di Gip in quel procedimento, con atti influenti sul presente giudizio, avendo già espresso una valutazione sulla colpevolezza dell'imputato che pregiudichi quella da rendere con la trattazione dell'udienza preliminare, evidenziando come non basti la sola qualità di Gip del procedimento a determinare l'incompatibilità, ma occorre che siano compiuti atti pregiudicanti. L'ordinanza impugnata, infine, esclude che le espressioni utilizzate nel provvedimento cautelare personale emesso nel procedimento n. 10241/12, nel quale viene menzionato VE nell'ambito della indagine Meccano, per 'lumeggiarne la personalità', bastino a integrare il dedotto pregiudizio, mentre per Di RE alcun riferimento risulta effettuato. Da ciò, rileva la Corte capitolina, non può evincersi un giudizio sulla persona di VE, essendo le espressioni di gravità riferite a fatti e non alla persona del ricorrente, in relazione al quale, quindi, alcun riferimento in merito alla colpevolezza o meno viene espresso.
3. I due motivi di ricorso, seppur caratterizzati da diversità, fondano su una base fattuale comune e vanno quindi trattati congiuntamente.
3.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che a fronte della connessione 'forte' esistente fra i delitti per cui si procede, nel quale il dott. IO è chiamato a svolgere le funzioni di G.u.p., e i delitti del procedimento parallelo nel quale il dott. IO ha svolto le funzioni di G.i.p. emettendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti anche degli attuali ricorrenti, vi sarebbe 'medesimezza' del procedimento in forza della sussistenza del vincolo della continuazione fra le condotte. Ciò in ragione della nozione di diverso procedimento definita da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, che a contrario, 4 consentirebbe di ritenere 'medesimo procedimento' anche due procedimenti in relazione a delitti per i quali sussista la connessione ex art. 12 cod. proc. pen.