Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2019, n. 22038
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T V, nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 30/9/1936 avverso l'ordinanza del 14/11/2018 del Tribunale del riesame di Forlì;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;sentita la relazione svolta dal Presidente;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dei difensore del ricorrente, Avv. A C e F B, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/11/2018, il Tribunale del riesame di Forlì rigettava il ricorso proposto da V T e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 18/10/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. A 2. Propone ricorso per cassazione il T, quale legale rappresentante p.t. della Casalogic Mare s.r.I., proprietaria dell'immobile in sequestro, deducendo i seguenti motivi: - violazione ed errata applicazione dell'art. 44 contestato;manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame, che peraltro avrebbe riconosciuto la legittimità dei titoli edilizi abitativi in possesso della "Casalogic", avrebbe fondato il proprio giudizio su un presupposto errato, quale la natura propriamente alberghiera del complesso immobiliare in oggetto;per contro, sin dal 2002 lo stesso avrebbe assunto la natura di Residenza Turistico Alberghiera (RTA), previa demolizione di una vecchia e fatiscente struttura, e, dal 2013, di Casa Appartamenti per le Vacanze (CAV), che l'art. 55, I.r. n. 15 del 2013 - in uno con l'art. 80, NTA del Piano regolatore generale del Comune di Cesenatico - consentiva di realizzare, con unità immobiliari vendibili singolarmente. Nessun mutamento di destinazione d'uso, pertanto, vi sarebbe stato, atteso che la normativa consentirebbe il frazionamento delle strutture turistico ricettive espressamente finalizzato alla compravendita di ridotte unità immobiliari adibite ad attività produttiva;quel che sarebbe avvenuto, peraltro, con il pieno assenso dell'amministrazione comunale e senza aggravio del carico urbanistico, come confermato dal versamento di oltre 34.000,00 euro a titolo di oneri di monetizzazione di parcheggio pubblico, equiparati a quelli di urbanizzazione;- violazione dell'art. 11, I.r. n. 16 del 2004, artt. 2082 e 2555 cod. civ. Contrariamente all'interpretazione offertane dal Tribunale, l'art. 11, I.r. n. 16 del 2004 consentirebbe la gestione - anche di un solo appartamento - in forma imprenditoriale, ossia anche ad opera di un imprenditore individuale;ne consegue che il reato in rubrica non potrebbe esser ascritto al T, il quale avrebbe venduto la proprietà (per l'appunto) anche a singoli, peraltro imponendo la gestione come CAV, senza tuttavia poter esser chiamato a rispondere delle diverse intenzioni eventualmente maturate nel foro interno degli acquirenti stessi. Quanto precede, peraltro, risulterebbe confermato dal tenore degli atti di compravendita, che attesterebbero la natura dell'immobile (casa vacanza), con obbligo per gli acquirenti di attuare una gestione di tipo "alberghiero", ossia imprenditoriale, per le rispettive parti di proprietà esclusiva. In sintesi, dunque, si tratterebbe di un bene CAV, venduto come tale e ad uso vincolato CAV, secondo lo strumento urbanistico vigente, sì da rispettare la destinazione d'uso assentita. E con la precisazione conclusiva per cui, contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza, nella struttura non vi sarebbero soggetti residenti. Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza.
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