Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/06/2019, n. 15749

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Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra l'ente locale e il concessionario del servizio di tesoreria relativa al pagamento del corrispettivo per il suo svolgimento, inclusa l'ipotesi in cui, dichiarato lo stato di dissesto dell'ente, si faccia questione della possibilità di ricomprendere nella massa passiva, gestita dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi dell'art. 255, comma 10, del d. lgs. n. 267 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 205 del 2017, il credito per erogazioni concesse dal tesoriere a titolo di anticipazioni di cassa, dal momento che una simile controversia, non involgendo profili valutativi del comportamento assunto dalla gestione commissariale, né vertendo sul contenuto della concessione, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 104 del 2010.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/06/2019, n. 15749
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15749
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

15 749 19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI VINCENZO DI CERBO - Presidente Sezione - Ud. 16/04/2019 ANTONIO MANNA - Presidente Sezione - CC R.G.N. 10023/2018 - Rel. Consigliere - ROSA MARIA DI VIRGILIO Car 15749 Rep. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - CI. GIACINTO BISOGNI Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - AERTO GTI - Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10023-2018 proposto da: BANCA DI CREDITO POPOLARE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato C D C, rappresentata e difesa dall'avvocato R M;

- ricorrente -

contro h COMUNE DI CASERTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 241, 19 11, presso lo studio dell'avvocato S G, rappresentato e difeso dall'avvocato A N;
- controricorrente- nonchè

contro

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CASERTA;
- intimata · per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3650/2013 del TRIBUNALE AMMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo. Regolamento di giurisdizione La Corte, Rilevato che: La Banca di Credito Popolare soc. coop. per azioni, premesso di avere svolto dal 1/10/2007 il servizio di Tesoreria a favore del Comune di Caserta, e che detto Comune, con delibera del 17/10/2011, aveva dichiarato lo stato di dissesto, ha impugnato davanti al Tar della Campania: il provvedimento prot. 1074 adottato il 31/5/2013, con cui la Commissione Straordinaria di Liquidazione della Città di Caserta, aveva, d'ufficio e contestualmente, revocato la и Ric. 2018 n. 10023 sez. SU - ud. 16-04-2019 -2- propria precedente decisione del 14/11/2012, di non ammissione del credito(vantato dalla Banca quale Tesoriere nei confronti dell'ente, per erogazioni concesse a titolo di anticipazioni di cassa nel periodo tra il 25/10/2011 e 31/12/2011) alla massa passiva del dissesto, e per altro verso, in dispregio della dichiarazione resa dalla Banca in data 24/5/2013 di "non avere, allo stato, interesse a coltivare l'istanza di ammissione al passivo", aveva ugualmente ammesso alla massa ed alla liquidazione del dissesto il credito in oggetto, di euro 3.254.501,15, oramai, in tesi, già estinto;
la successiva delibera confermativa del 5/6/2013, con cui la medesima Commissione Straordinaria di Liquidazione aveva rilevato d'ufficio che il debito in questione eraera da qualificarsi come previsto in bilancio e non "fuori bilancio";
tutti gli altri atti anteriori connessi, ivi comprese le consequenziali note prot. 43358 del 3/6/2013 e prot.49611 del 26/6/2013 con le quali, proprio sul presupposto di quanto deliberato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, il Dirigente Area generale di coordinamento amministrativo contabile di Caserta aveva richiesto al Tesoriere la restituzione delle suddette somme. La ricorrente ha sostenuto I' illegittimità di detti provvedimenti, atteso che non solo l'ammissione al passivo della Commissione straordinaria era avvenuta d'ufficio e non su domanda, ma anche che non si era tenuto conto h Ric. 2018 n. 10023 sez. SU - ud. 16-04-2019 -3- della delegazione di pagamento emessa dal Dirigente Finanziario dell'ente in data 10/1/2011, in virtù della quale le somme anticipate erano state incamerate sul presupposto che esse fossero estranee al bilancio commissariale. Nella pendenza del giudizio promosso davanti al Tar, il Comune di Caserta ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di

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