Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2006, n. 13433
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In sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato, per motivi attinenti alla giurisdizione, le Sezioni unite della Corte di cassazione possono rilevare l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma non possono estendere il sindacato al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti, come nel caso di pretesa ultrapetizione, che concreta un "error in procedendo" (nella specie, per avere il giudice amministrativo riscontrato la sostanziale inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, per non esservi mai stata l'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica, mentre il motivo di gravame si sarebbe fondato sulla cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità per decorso del tempo).
Il sindacato delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato riguarda il rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, e non può spingersi all'interpretazione dei fatti di causa da parte del giudice amministrativo, il che eventualmente concreta un "error in iudicando" (nella specie, si denunciava l'errata individuazione del progetto dalla cui approvazione discendeva la dichiarazione di pubblica utilità di un'opera pubblica).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO CO - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. TRIFONE CO - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23034 del Ruolo Generale degli affari civili del 2004 proposto da:
INTERPORTO MARCHE S.P.A., con sede in Jesi, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, autorizzato a stare in giudizio da Delib. 29 giugno 2004, n. 145 e elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Mazzini n. il, presso lo studio dell'avv. STELLA RICHTER Paolo, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Antonio Mastri, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NO AN, NO AR ST, LC ND ved. NO, PA DE LD EP, PA DE LD MI, PA DE LD NN, PA DE LD RD E PA DE LD NA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, al Largo del Teatro Valle n. 6, presso l'avv. BRACCI Luciano Filippo che, con gli avv.ti Erulo Eroli e Aldo Pezzana, li rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonché
COMUNE DI JESI, in persona del sindaco p.t., già rappresentato e difeso dagli avv.ti STELLA RICHTER Paolo e Antonio Mastri e elettivamente domiciliato in Roma, nello studio del primo al Viale Mazzini 11;
- intimato -
avverso la sentenza della Sezione 4^ del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 2930 del 16 marzo - 11 maggio 2004;
Udita, alla Pubblica udienza del 4 maggio 2006, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte;
Uditi l'avv. Stella Richter, per la ricorrente, l'avv. Bracci, per i controricorrenti, e il P.M., Dr. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione dell'11 maggio 2004, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto il gravame di CO e MA IS AT, DR TI ved. AT, EP, IL, NN, CA e NA AN de NA e, in riforma delle sentenze del T.A.R. delle Marche n.ri 975 e 978 del 2 settembre 2002, ha annullato la dichiarazione di pubblica utilità che per il primo Giudice era insita ai progetti preliminare ed esecutivo delle opere da realizzare e la autorizzazione, al Comune di Jesi e alla s.p.a. Interporto Marche, di occupare in via urgente i terreni degli appellanti.
Ad avviso del Consiglio di Stato, gli appellanti avevano dedotto l'assenza di un progetto definitivo con i termini di inizio e fine della procedura ablativa, riportati solo nel progetto esecutivo di una parte dei lavori da eseguirsi, affermando inoltre che l'occupazione di urgenza era stata disposta dopo oltre tre anni dalla Delib. Consiglio Comunale n. 208 del 1997, che approvava il progetto preliminare.
Ai sensi della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 16, erano da distinguere tre fasi temporali del progetto, preliminare, definitiva ed esecutiva e solo la seconda comportava, per la decisione impugnata, la dichiarazione tacita di pubblica utilità delle opere progettate e da eseguire.
Pertanto, in accoglimento del gravame dei titolari dei terreni occupati, doveva nel caso ritenersi mancante un progetto definitivo, esistendo solo quello preliminare e l'esecutivo parziale con indicazione del termine finale della procedura ablativa: in difetto del progetto definitivo, non poteva esservi stata una valida dichiarazione di pubblica utilità.
La invalidità o mancanza di dichiarazione di pubblica utilità, che non poteva collegarsi ad un progetto preliminare, di natura generale e sempre modificabile nel tempo, comportava la invalidità di tutti gli atti successivi della procedura espropriativa. Era del resto illegittima la indicata dichiarazione collegata all'approvazione parziale del progetto esecutivo, con la indicazione del termine finale per l'espropriazione, proprio in quanto non riguardante tutte le opere da realizzare.
Pertanto doveva annullarsi pure l'eventuale dichiarazione tacita di pubblica utilità collegata al progetto esecutivo e ogni atto conseguente con compensazione di tutte le spese del giudizio. Per la cassazione di tale decisione, notificata alla s.p.a. Interporto Marche e al Comune di Jesi in proprio, in data 15 maggio 2004, e presso i difensori domiciliatari il 15 luglio 2004, propongono ricorso di un motivo notificato il 29 ottobre 2004 e illustrato con memoria, dette parti;
gli intimati AT, TI e AN De AD si difendono con controricorso, pure esso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione dei resistenti di inammissibilità del ricorso, perché tardivo, in quanto la decisione del Consiglio di Stato, notificata personalmente e in proprio al Comune di Jesi e alla s.p.a. Interporto Marche presso le loro sedi in data 15 maggio 2004, era stata impugnata oltre sessanta giorni dopo tale notificazione. Ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art.87, "la notificazione delle decisioni ad istanza delle parti deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi", i quali non possono che consegnarsi alle parti in proprio. Secondo i controricorrenti, tale tipo di notifica, unica possibile in base alle norme citate, comporta la decorrenza dei termini brevi, di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., con la conseguenza che, nel caso, le notificazioni della decisione sopra indicate hanno provocato la decadenza delle controparti dal diritto di ricorrere, con conseguente inammissibilità del presente ricorso, notificato solo il 29 ottobre 2004.
1.1. L'eccezione è infondata