Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2005, n. 28295

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2005, n. 28295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28295
Data del deposito : 21 dicembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dt. M S - Presidente -
Dt. L F - Consigliere -
Dt. C A - rel. Consigliere -
Dt. M S - Consigliere -
Dt. D N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENZA
sul ricorso proposto da:
A.I.A.S.- SEZIONE DI AUGUSTA ONLUS, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI

20, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentato e difeso dall'avvocato A F giusta delega in atti;

- ricorriate -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati S A, F F, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 517/2002 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 18/07/2002 r.g.n. 944/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/11/2005 dal Consigliere Dt. A C;

udito l'Avvocato S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dt. G P che ha concluso per infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Siracusa, depositato il 28 luglio 1998, l'AIAS, sezione di Augusta, proponeva opposizione avverso il precetto, notificato il 15 luglio 1998, con il quale l'INPS, sulla base del modello DM/10 relativo al marzo 1998, aveva intimato il pagamento di L. 24.964.200.
Esponeva che le somme richieste non erano dovute perché, in riferimento al debito contributivo del marzo 1998, aveva effettuato la cessione all'INPS del credito vantato nei confronti del Comune di Augusta alla data del 21/01/1998 per trasporto disabili;
l'atto di cessione era stato regolarmente notificato all'Istituto previdenziale e all'Amministrazione debitrice.
L'INPS, costituitosi, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il debitore ceduto non aveva confermato il debito. Con sentenza del 13 gennaio 2000 il giudice adito rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese. L'appello dell'AIAS, cui resisteva l'INPS, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Catania con sentenza del 30 maggio/18 luglio 2002. I giudici di secondo grado osservavano che alla stregua della disciplina dettata dal D.L. n. 536787, art. 6, comma 26, conv. con L. n. 48 del 1988, l'effetto estintivo della obbligazione contributiva
viene collegato all'atto di riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione debitrice, riconoscimento che vale a rendere, nel concorso di ulteriori condizioni, il credito ceduto certo, liquido ed esigibile.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, illustrati con memoria, l'A.I.A.S. - sezione di Augusta (qualificandosi onlus).
L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione dell'art. 12 disp. gen.;
del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688 art. 1, comma 9, convertito, con modificazioni, nella L. 31 gennaio 1986, n. 11;
del D.L. 30 dicembre 1987, n. 537, art. 6, comma 26, convertito
nella L. 29 febbraio 1988, n. 48;
nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Ricordato che, per effetto della L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 12, è stata ripristinata, per le istituzioni e gli enti menzionati
nella norma, la disciplina di cui al D.L. n. 688 del 1985 art. 1, comma 9, e al D.L. n. 536 del 1987, art. 6, comma 26, già abrogata
con la L. n. 262 del 1989, sostiene che la notifica al debitore ceduto concerne l'efficacia della cessione nei suoi confronti, ma non influenza la perfezione dell'atto di cessione.
Rileva, ove si ritenesse il contrario, che vi era stato il silenzio assenso dell'Amministrazione ceduta, la quale, pur non riconoscendo espressamente il suo debito, non lo aveva contestato. Invoca, come istituto di carattere generale, il silenzio assenso di cui alla L n. 241 del 1990, art. 20. 2. Con il secondo motivo la difesa dell'AIAS denuncia violazione e falsa applicazione della 1050de2-f885-5a36-a4f0-8353201d0bf8::LRC1C27B2653C022C2E67A::2005-03-16" href="/norms/laws/itatext1r7igmvsp9eea7/articles/itaartbnsva46kibx6bj?version=21050de2-f885-5a36-a4f0-8353201d0bf8::LRC1C27B2653C022C2E67A::2005-03-16">L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, 10 e 18.
Lamenta che la Corte del merito ha confermato la sentenza di primo grado anche in relazione alle sanzioni civili, presumibilmente quantificate sulla base della disciplina anteriore alla L. n. 388 del 2000. Sostiene che la nuova disciplina sanzionatoria va applicata anche ai casi pregressi, accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti, ivi compresi quelli per i quali pende controversia dinanzi l'autorità giudiziaria.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi