Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2024, n. 18130

CASS
Sentenza
6 febbraio 2024
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6 febbraio 2024

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L'omissione dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel decreto di giudizio immediato emesso prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso - determina una nullità di ordine generale non assoluta. (Fattispecie in cui la Corte, considerando irrilevante che non fosse stata avanzata, in concreto, una richiesta di messa alla prova, ha ritenuto tempestivamente eccepita la predetta nullità, dedotta dalla difesa alla prima udienza dibattimentale, riproposta con l'atto di appello e ribadita, dopo il deposito della sentenza della Consulta, con le conclusioni del giudizio di impugnazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2024, n. 18130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18130
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

: 18130-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - GERARDO SABEONE Sent. n. sez. 338/2024 UP 06/02/2024- ROSSELLA CATENA ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI R.G.N. 34660/2023 RENATA SESSA FR CANANZI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FR CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 13 marzo 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva accertato la responsabilità penale di AN RT, in relazione al solo delitto di furto di un assegno in bianco, aggravato ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AN RT consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 24 Cost., 168- bis cod. pen., 456 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che nonostante fin dal primo grado abbia eccepito la nullità del decreto che disponeva il giudizio immediato, non recante l'avviso della facoltà di poter richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, la sentenza di appello e anche quella di primo grado non abbiano erroneamente ritenuto sussistente la nullità. A tal proposito, il ricorrente rileva come illegittima sia la sentenza impugnata, che ha escluso la nullità ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale del 14 febbraio 2020 n. 19 — che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere il citato avviso fosse successiva all'emissione del _ decreto di giudizio immediato nel caso in esame, cosicché la relativa fase processuale era già definita, ritenendo la norma avente carattere processuale e, per altro, non sussistendo una istanza dell'imputato tesa ad accedere alla messa alla prova. Secondo il ricorrente, l'effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale travolge la norma anche retroattivamente, ed essendo stata dedotta tempestivamente nel corso della prima udienza, la fase non poteva ritenersi 'esaurita' né la decadenza integrata. Inoltre, deduce il ricorrente che con la sentenza n. 201 del 2016 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che con l'atto di opposizione a decreto penale dovesse essere dato avviso anche della possibilità di fare richiesta di sospensione con messa alla prova - la Corte delle leggi evidenziava come integri una violazione del diritto di difesa il non aver dato avviso in ordine a una facoltà che, successivamente, in sede dibattimentale, non poteva essere più esercitata quanto all'accesso al rito alternativo. Infine, il ricorrente contestava anche l'affermazione della Corte di appello che escludeva la nullità, in ragione della circostanza che l'imputato non abbia mai richiesto la sospensione del procedimento per la messa alla prova, nonostante il sollecito da parte del Giudice di primo grado, in quanto la nullità prescinde dalla ritenuta carenza di interesse.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Balsamo, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio le sentenze di merito, sia in relazione alla circostanza che, per quanto ritenuto dalla h 2 Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 2020, la disciplina dell'art. 168-bis cod. pen. ha rilievo sostanziale, sia anche in considerazione della violazione del diritto di difesa in quanto il difensore, prima della sentenza della Corte delle leggi, non poteva eccepire una nullità ancora non prevista. Inoltre, non avrebbe rilievo l'omessa esplicitazione della richiesta di accesso al rito.

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.

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