Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 16/04/2021, n. 10208

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 16/04/2021, n. 10208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10208
Data del deposito : 16 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13373/2015 proposto da: R A, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 1, presso lo studio dell'avvocato M F, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimento Ferri Electronics S.r.l., in persona dei curatori avv. A C M e dott. M C, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Paolo Rubens n. 31, presso lo studio dell'avvocato B L A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R M, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 163/2015 del

TRIBUNALE

Di PESCARA, del 16/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal cons. P V.

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Ferri Electronics s.r.I., proposta dall'avv. A R contro il diniego della prededuzione sul credito - ammesso in via privilegiata - per assistenza prestata nella predisposizione del concordato preventivo della società, ammesso il 22/05/2012 (su proposta del 19 aprile, modificata il 9 maggio e successivamente rettificata ad agosto 2012), che dopo due convocazioni davanti agli organi della procedura (in data 25 luglio e 11 settembre 2012) era stato revocato ex art. 173 I.fall., per insussistenza delle condizioni di ammissibilità (non fattibilità), in data 22/10/2013. 1.1. Il giudice delegato aveva escluso la prededuzione per la ritenuta «inesistenza di alcuna utilità per la massa dei creditori», aggiungendo che «le censure sollevate dai curatori in ordine all'inadempimento del professionista che avrebbero determinato la revoca dell'ammissione ex art. 173 l.f. appaiono genericamente formulate e tali da non poter essere apprezzate in questa sede».

1.2. Il Tribunale ha invece affermato che: i) di regola l'ammissione del credito fa presumere la funzionalità delle prestazioni, fatti salvi gli atti di frode, che possono invece portare alla sua esclusione;
ii) in caso di successivo fallimento, però, il curatore può provare la manifesta inutilità (e anzi dannosità) del concordato preventivo per i creditori;
iii) nel caso di specie, «una serie di circostanze emerse dopo l'ammissione alla proceduta hanno fatto venir meno la fattibilità giuridica del piano, circostanze note ai professionisti che avevano n. 13373/2015 R.G. cons. P V est. assistito la società già in epoca precedente alla predisposizione della versione modificata della proposta presentata nell'agosto 2012, con conseguente assenza di una corretta informazione per il ceto creditorio che poi votò favorevolmente la proposta», ed in particolare: A) il sequestro penale del 21 giugno 2012 su un immobile, per omesso versamento Iva;
B) l'escussione del pegno su titoli da parte di BLS in data 28 giugno 2012;
iv) ne consegue che la domanda di concordato, «inizialmente ammessa e complessivamente considerata (tenuto conto di tutte le modifiche successive ma antecedenti la fase del voto), non ha avuto alcuna utilità per la massa»;
v) ciò in quanto «è pacifico che gli eventi che portarono alla revoca (A e B) risultano essere successivi alla data di presentazione del piano avvenuta nell'aprile 2012 ed è altresì incontestato che il professionista opponente non evidenziò mai, neppure nelle successive modifiche ed integrazioni, le due circostanze», con conseguente «violazione, da parte del professionista, di quegli obblighi che, se assolti diligentemente, avrebbero al contrario portato all'omologa», e ciò a prescindere dal fatto che il debito Iva sarebbe stato soddisfatto integralmente (poiché il sequestro penale era fino a concorrenza di una parte minima del valore dell'immobile) e che l'escussione del pegno avrebbe portato a una riduzione del passivo, circostanze che avrebbero rilevato solo se debitamente rappresentate agli organi della procedura;
vi) «in conclusione appare dirimente l'inosservanza della doverosa ed esigibile diligenza professionale da parte dell'opponente che portò all'inevitabile fallimento».
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