Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2024, n. 37237

CASS
Sentenza
10 luglio 2024
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10 luglio 2024

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La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile all'ente per i fatti commessi nel suo interesse o vantaggio dagli apicali o dai soggetti sottoposti alla loro direzione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della natura autonoma della responsabilità della persona giuridica rispetto alla responsabilità penale della persona fisica, che ha posto in essere il reato presupposto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2024, n. 37237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37237
Data del deposito : 10 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

menhevo 37237-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da 1394 Luca Ramacci - Presidente - Sent. n. sez. Alberto Galanti U.P. 10/07/2024- Enrico Mengoni R.G.N. 11336/2024 Giuseppe Noviello Fabio Zunica -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IA MA, nato a [...] il [...], Cosir s.r.l., in persona del legale rappresentante IA MA;
avverso la sentenza del 06-10-2023 del Tribunale di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Riccardi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte tramesse dall'avvocato Roberto Nati, difensore di fiducia di IA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte tramesse dall'avvocato Carlo Demurtis, difensore di fiducia della Cosir s.r.l., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 ottobre 2023, il Tribunale di Sassari assolveva, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, MA IA dal reato di cui all'art. 256, commi 1 lett. a) e b), del d. lgs. n. 152 del 2006, reato a lui ascritto perché, quale direttore tecnico e amministrativo della Cosir s.r.l., gestiva un centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, pericolosi e non, in assenza dei requisiti minimi tecnico-gestionali di cui ai D.M.

8.4.2008 e 13.5.2009, non adottando in particolare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, al fine dell'impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di un schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati 1A e 1B dei predetti decreti ministeriali;
fatto accertato in Muros in data 18 luglio 2019. Pronuncia assolutoria di analogo tenore veniva emessa anche nei confronti della società Cosir, cui era stato ascritto l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 2001, contestato in relazione all'art. 265, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso la sentenza del Tribunale sardo, IA e la Cosir s.r.l., tramite rispettivi difensori, hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.

2.1. IA ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto l'erronea applicazione degli art. 131 bis e 256, comma 1 lett. a) e b) e 258 del d. lgs. n. 152 del 2006 e il vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non è previsto come reato, formula ben più favorevole di quella applicata, in quanto la condotta contestata, lungi dall'assumere rilievo penale, costituisce al più un illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006. È infatti emerso dall'istruttoria che l'imputato era legale rappresentante della società che gestiva il centro di raccolta di rifiuti urbani del Comune di Muros, essendo munita di tutte le

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