Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2022, n. 10002
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ente Rep. 4,‘. i o O SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1447/2016 R.G., proposto DA la "Immobiliare Fabbreria S.r.l.", con sede in Spoleto (PG), in persona dell'amministratore unico pro tempore, P L G e R M C, rappresentati e difesi dall'Avv. R T, dall'Avv. A A e dall'Avv. L L, tutti con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTI CONTRO il Comune di Spoleto (PG), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P F, con studio in Spoleto (PG), elettivamente domiciliato presso l'Avv. E N, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia il 21 luglio 2015 n. 437/01/2015;dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;FATTI DI CAUSA La "Immobiliare Fabbreria S.r.l.", P L G e R M C hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia il 21 luglio 2015 n. 437/01/2015, la quale, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per l'ICI relativa agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione a quattro fabbricati siti nel Comune di Spoleto (PG) e censiti in catasto, rispettivamente, uno in categoria C/6 e tre in categoria C/7, di cui gli stessi erano comproprietari, ha rigettato l'appello proposto dai medesimi nei confronti del Comune di Spoleto (PG) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia il 18 novembre 2014 n. 695/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che la denuncia di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità ai predetti fabbricati non era stata presentata entro la scadenza del termine del 30 settembre 2012. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Il Comune di Spoleto si è costituito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo, con l'assorbimento dei restanti motivi. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DI RICORSO 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, 23, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14, 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la domanda di variazione catastale fosse stata tardiva, essendo sufficiente per l'esenzione da ICI il possesso delle caratteristiche oggettive della ruralità, a prescindere dall'iscrizione in catasto con tale qualifica. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, 13, comma 21, lett. a, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 29, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, 3, comma 19, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la domanda di variazione catastale fosse stata tardiva, essendo meramente acceleratorio e non tassativamente perentorio il termine del 30 settembre 2012 per la relativa presentazione. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la facoltà di chiedere la variazione catastale valesse anche per i fabbricati non ancora censiti in catasto al 13 luglio 2011, anche alla luce della circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 22 settembre 2011 n. 6. 4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi sul motivo di appello relativo alla riduzione della pretesa impositiva in relazione al ricorso originario a seguito di rideterminazione delle rendite catastali. 5. Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi sul motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472 in ordine al computo delle sanzioni amministrative.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto, stante la comune attinenza alla rilevanza della domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati - sono infondati. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 giugno 2017, n. 16280;Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n. 26617;Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769;Cas., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33932;Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre 2020, n. 22124;Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971;Cass., Sez. 5", 16 giugno 2021, n. 17038;Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18266;Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386;Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283).1.2 L'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria "A/6" e "0/10", a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L.. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 novembre 1994 n. 134, e modificato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del D.L.. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo». Ancora, l'art. 1 del D.M. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133». L'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'anicolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». Si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2020, n. 29864;Cass., Sez. 5", 21 ottobre 2021, n. 29283).
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