Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/04/2023, n. 16532

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/04/2023, n. 16532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16532
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C R, nato a Monza il 24/9/1959 Avverso la sentenza del 2/2/2022 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, F L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 2 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 I. fall. (capo c) perché estinto per prescrizione e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado rideterminando la pena per le residue imputazioni e riducendo anche la durata delle pene accessorie. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto qui non ricorrente, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione al fallimento, dichiarato il 9 maggio 2012, della VIP s.r.l. Varnischihgh Industries Patners.

2. Ricorre l'imputato articolando cinque motivi di ricorso qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. I primi quattro motivi sono stati tutti proposti, con riferimento a ciascuna distrazione riscontrata, ex art. 606, comma 1, lett b) e lett. e), cod. proc. pen.. Il ricorrente lamenta in particolare che la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine sia alla sussistenza dell'elemento psicologico, sia alla prova dell'esistenza, al momento della commissione dei fatti, dello stato di decozione e, in ogni caso della consapevolezza di questo da parte del ricorrente.

2.1. Con il quinto motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale per non essere state concesse le attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Costituisce principio assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di ,egittimità quello secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) coc. proc. pen., che concerne l'inosservanza della legge penale sostanziale ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, deve essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Deve dunque rilevarsi che le censure del ricorrente sono inammissibili nella misura in cui sottopongono a questa Corte, sotto il profilo deli'erronea applicazione della legge fallimentare, questioni che attengono, invece, alla ricostruzione del fatto e alla sua prova, che devono essere dedotte invocando il vizio di motivazione.
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