Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/11/2020, n. 27152

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/11/2020, n. 27152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27152
Data del deposito : 27 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5890/14 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- ricorrente -

contro

S.I.C.R.E. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall'avv. P D, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. M M, in Roma, Viale delle Milizie, n. 38

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia n. 102/63/13 depositata in data 16 aprile 2013 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 dal Consigliere dott.ssa Pina A P C R che:

1. La società S.I.C.R.E. s.r.l. in liquidazione impugnava l'avviso di accertamento - con il quale l'Agenzia delle entrate, previa applicazione degli studi di settore, aveva rideterminato maggiori ricavi per l'anno 2004 - eccependo la mancata allegazione di un prospetto richiamato nell'avviso di accertamento, la carenza di motivazione dell'atto impositivo che si fondava esclusivamente sulle risultanze di GE.RI.CO . e l'assenza di corrispondenza tra l'attività svolta ed il cluster utilizzato che riguardava imprese di piccole dimensioni.

2. La Commissione provinciale di Bergamo, ritenuto che non fosse stata fornita prova contraria, rigettava il ricorso e avverso la decisione proponeva appello la contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva. I giudici di secondo grado rilevavano che l'accertamento dell'Ufficio si basava esclusivamente sulle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, il cui risultato configurava presunzione semplice che, se non suffragata da altri elementi desunti dall'analisi specifica della singola posizione oggetto di verifica, era priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
ritenendo che non operasse un'inversione dell'onere della prova a seguito dello svolgimento del contraddittorio, la cui unica funzione era quella di consentire una definizione stragiudiziale, riformavano la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente.

3. L'Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta decisione. La contribuente resiste mediante controricorso.

Considerato che:

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cod. proc. civ. Il giudizio è stato introdotto in data antecedente al 4 luglio 2009 e, quindi, prima della modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale (applicabile ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009) (Cass., sez. 1, 5/10/2012, n. 17060;
Cass., sez. 2, 17/04/2012, n. 6007;
Cass., sez. 6-5, 21/06/2013, n. 15741;
Cass., sez. 6- 3, 6/10/2015, n. 19969). Dovendosi, dunque, applicare il cd. termine lungo di un anno a cui devono aggiungersi i 46 giorni per la sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2013), il termine per proporre il ricorso scadeva in data 1 giugno 2014;
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