Cass. pen., sez. III, sentenza 06/09/2022, n. 32739

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/09/2022, n. 32739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32739
Data del deposito : 6 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AL PI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG

FRANCESCA COSTANTINI

Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 1 aprile 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a AL RO FE il 19 settembre 2019 dal Tribunale di Parma alla pena di 6 mesi di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, per il reato ex art. 2 d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2011. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'assenza di motivazione sulle prove documentali prodotte dalla difesa all'udienza del 2 maggio 2019 in relazione alla notifica da parte dell'Inps dell'accertamento e della diffida di pagamento ed alla speciale operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.lgs. n.211 del 1994. Si contesta l'affermazione della Corte di appello per cui la diffida sarebbe stata ricevuta dall'imputato a mani proprie dall'imputato presso il luogo di residenza in vicolo Cervi 2 in Parma. I giudici di merito avrebbero travisato per omissione le prove prodotte in primo grado dalla difesa volte a dimostrare che tra il 2010 ed il 2014 l'imputato non sarebbe stato residente in vicolo Cervi 2 in Parma né ivi avrebbe svolto l'attività lavorativa. Dal mero confronto tra la firma apposta sulla relata di notifica della diffida con quella apposta sulle altre notifiche emergerebbe che le sottoscrizioni sarebbero state firmate da persone diverse. L'imputato non sarebbe stato messo in condizione di usufruire della causa di non punibilità;
né la notifica del decreto di citazione a giudizio equivarrebbe alla notifica della diffida, in mancanza dell'indicazione degli elementi costitutivi di quest'ultima,

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