Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2022, n. 29995

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2022, n. 29995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29995
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28834/2017 R.G. e proposto D C A, rappresentato e difeso dall'Avv. D M, con studio in Grottaferrata (RM), e dall'Avv. M C, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato, rispettivamente, alla memoria di costituzione di nuovo difensore ed al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con !:;ede in Roma,, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 2 maggio 2017 n. 2387/09/2017;
dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 settembre 2022 dal Dott. G L S;

FATTI DI CAUSA

C A ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 2 maggio 2017 n. 2387/09/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rettifica di classamento catastale di un immobile sito in Roma alla Via del Governo Vecchio n. 86 (microzona n.

1 - Centro Storico), posto al piano secondo e censito in catasto con la particella 428 sub. 4 del folio 485, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma 1'8 febbraio 2016 n. 2415/26/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, valutando che l'atto impositivo fosse stato congruamente motivato anche in relazione alla collocazione dell'immobile nella microzona di riferimento. Il ricorso è affidato a sette motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

MOTIVI DI RICORSO

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 33, comma 1 e 2, 34 e 35 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. cìv., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di provvedere sull'istanza di trattazione dell'appello in pubblica udienza, così pregiudicando il contribuente nell'esercizio del diritto di difesa con riguardo, oltre che alla privazione di una fase processuale, alla preclusione della deduzione di difese o eccezioni in ordine alla mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione finanziaria, nonché di verbalizzare la relazione del componente all'uopo designato in camera di consiglio, così impedendo agli altri componenti del collegio di conoscere i fatti di causa prima della deliberazione ed adottando una decisione sostanzialmente monocratica.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112 e 276 cod. proc. civ., nonché dell'art. 35 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata deciso l'appello dal giudice di secondo grado senza alcun riferimento ai motivi di gravame (in particolare, l'inadeguatezza della decisione di prime cure - sulla falsariga di una memoria tardivamente proposta dall'amministrazione finanziaria - rispetto ai motivi opposti alla rettifica della rendita catastale, la violazione del contraddittorio endo-procedimentale, la carenza di sopralluogo, la reale potenzialità residenziale dell'immobile rispetto alla situazione di degrado del contesto sociale circostante, la carenza di riferimenti fattuali circa la sovrapponibilità all'immobile riclassificato dei dati applicati alla micro2:ona di riferimento) e con il rilievo ufficioso di questioni estranee al dibattito difensivo (in particolare, la esclusione della natura di atto impositivo dell'accertamento della rendita catastale e l'affermazione della legittimità di quest'ultimo sulla base di norme non invocate dall'amministrazione finanziaria).

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 113, 116 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente, illogica e per relazione non esplicitata.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 7 della Legge 7 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ril:enuto dal giudice di secondo grado che l'avviso di accertamento per rettifica di classamento catastale fosse adeguatamente motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alla ragioni di diritto della pretesa tributaria.

5. Con il quinto motivo, si denuncia «omesso esame di punti decisivi e controversi sulla norma applicata per la determinazione della nuova rendita;
violazione comma 336 (motivazione revisione rendite catasto urbano) dell'art. della L. n. 311/2014;
violazione art. 2 (delega riordino catasto) L. n. 23/2014, in riferimento all'art. 14 (commissioni censuarie), c. 2, lett. b, del D.Lgs. 7 dicembre 2014, n„ 198», in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la fattispecie era riconducibile all'art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2014 n. 311. 6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell'art. 111, comma 1 e 2, Cost. in riferimento all'art., 24, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992, (verosimilmente) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado ogni decisione sullo stralcio della memoria tardivamente depositata da controparte nel giudizio di primo grado e sull'assegnazione di un termine per motivi aggiunti in relazione alla documentazione depositata oltre il termine di legge.

7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata pronunziata dal giudice di secondo grado la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado e la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, nonostante il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso originario del contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Applicando il principio della "ragione più liquida" e derogando all'ordine di prospettazione dei motivi nel ricorso per cassazione, si deve esaminare con precedenza il quarto motivo, che investe la questione dell'adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo.

1.1 Invero, secondo il principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e ::;ostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936;
Cass., Sez. 6^-5, 22 agosto 2017, n. 20250;
Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061;
Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674;
Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020, n. 27989;
Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021., n. 20639;
Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40734;
Cí3SS., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219;
Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2021, n. 41841;
Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522;
Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1149).

1.2 Ciò posto, il quarto motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi.

1.3 L'atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (artt. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138);
categoria e classe costituiscono quindi i due distinti segmenti dell'unitaria operazione del classamento. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 23 marzo 1938 n. 138, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell'ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l'unità è ubicata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende. Viene anche precisato che, per qualità urbana della microzona, si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi e, per qualità ambientale, il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall'attività umana. Ai fini della individuazione dell'esatto valore reddit:uale dell'immobile, indispensabile per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (art. 8, commi 6, 7 e 8, del D.P.R. 23 marzo 1938 n. 138). L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. "Statuto del contribuente"), che a sua volta richiama l'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui l'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione».
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