Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2018, n. 15216

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal Consigliere E. I. nel 2018, riguardante un ricorso di Carisma S.p.A. contro Saima Avandero S.p.A. e Mediterranean Shipping Company s.a. Le parti hanno sollevato questioni relative alla giurisdizione, in particolare sull'applicabilità di una clausola di deroga alla giurisdizione italiana contenuta nelle polizze di carico. Carisma S.p.A. sosteneva che tale clausola non fosse operante nei confronti dei subvettrici, mentre le controricorrenti sostenevano il contrario, invocando l'uso normativo nel commercio internazionale.

Il giudice ha accolto le tesi delle controricorrenti, affermando che la clausola di deroga era valida anche per i subvettrici, in quanto il caricatore aveva ricevuto le polizze senza contestazioni e le aveva negoziate. Inoltre, ha ritenuto infondate le censure di Carisma riguardo alla responsabilità di Saima per la tardiva comunicazione della polizza assicurativa, evidenziando l'assenza di prova del danno. La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2018, n. 15216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15216
Data del deposito : 12 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7876/2016 R.G. proposto da Carisma S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti F P, G C e F M, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n. 5, nello studio dell'Avv. C F;

- ricorrente -

contro

Saima Avandero S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti N A e Prof. A M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 44;

- controricorrente -

nonché

contro

Mediterranean Shipping Company s.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti M P e L B, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 103, presso lo studio dell'Avv. R P;

- controricorrente -

e nei confronti di Melway Bay Shipping Ltd., Vinsea Holdings s.a.;
- intimate - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, n. 4404/2015, depositata il 12 novembre 2015;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2018 dal Consigliere E I. udito l'Avvocato G C;
udito l'Avvocato R P, per delega;
udito l'Avvocato N A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso chiedendo il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 21/8/2002 Carisma S.p.A. instaurava avanti il Tribunale di Napoli giudizio per il risarcimento e l'indennizzo dei danni subiti in conseguenza della sottrazione di una partita di pellami (pallets di pelli di montone Wet blue per un peso dichiarato di kg 15.760) scoperta al termine del lungo trasporto delle stesse in parte via mare (dal porto di carico di Casablanca fino a quello di Napoli, con trasbordo nel porto di La Spezia), in parte via terra dal porto di Napoli fino alla sede di destinazione a Solofra (AV). Erano in tale giudizio convenute, quali pretese obbligate in solido (per quanto ancora in questa sede interessa): — Mediterranean Shipping Company s.a. (MSC), quale vettore marittimo incaricato del trasporto via mare dal porto di Casablanca sino a quello di Napoli;
— Melway 13ay Shipping Ltd. e Vinsea Holdings s.a., quali subvettrici del trasporto marittimo, rispettivamente nelle tratte Casablanca - La Spezia e La Spezia - Napoli;
— Saima Avandero S.p.A., quale spedizioniere incaricata di: a) curare le fasi di sdoganamento del container;
b) commissionare ad un vettore terrestre il trasporto delle merci dal porto di Napoli sino alla sede della società destinataria;
c) stipulare apposita copertura assicurativa per la merce oggetto del trasporto per la tratta terrestre;
— Generali Assicurazioni S.p.A., quale compagnia con la quale Saima aveva stipulato polizza assicurativa c.d. all risks. Instaurato il contraddittorio il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29/5/2008: — dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'Alta Corte di Londra, sulla domanda proposta a titolo contrattuale nei confronti di MSC, Melway e Vinsea, per la ritenuta operatività della clausola di deroga a tale giurisdizione presente nelle polizze di carico;
— accoglieva invece la domanda in quanto proposta su fondamento extracontrattuale, ritenendo in tale ambito non operativa la detta clausola;
conseguentemente condannava le società predette al pagamento, in favore di Carisma S.p.A., della somma di C 120.307,80, oltre interessi sulla somma via via rivalutata;
— condannava Assicurazioni Generali S.p.A. al pagamento, in favore della stessa attrice, della somma di C 80.205,20. 2. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, pronunciando anzitutto sui contrapposti motivi di gravame in punto di giurisdizione, ha accolto quello di MSC (fatto proprio anche dalle società subvettrici) rigettando invece quello contrapposto di Carisma S.p.A. e, per l'effetto, confermata la relativa pronuncia declinatoria del primo giudice, ne ha esteso l'oggetto anche alle domande di risarcimento proposte dall'attrice su base extracontrattuale, nei confronti di MSC, Melway e Vinsea. Questi al riguardo i passaggi argomentativi (i primi due conformi alla decisione di primo grado;
il terzo, difforme, è quello che ne motiva la parziale riforma): a) la c.d. clausola di «proroga della competenza» (ossia di deroga della giurisdizione italiana) riportata a tergo delle due polizze di carico (bills of lading) poste a fondamento della domanda è validamente operante nella fattispecie, ancorché sottoscritta dal solo vettore, e non anche dal caricatore, potendosi la relativa accettazione da parte di quest'ultimo desumersi, quale comportamento concludente, dalla ricezione senza contestazioni delle polizze e dalla successiva negoziazione a favore del ricevitore, risultando vigente, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, e certamente conosciuto dalle parti, un uso normativo che tale comportamento prevede come fatto idoneo a manifestare la volontà contrattuale;
b) per le stesse ragioni la clausola di deroga della giurisdizione deve ritenersi operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda all'uopo necessaria la ripetizione ad ogni suo trasferimento degli adempimenti formali fra detti contraenti, stante la stretta connessione fra esecuzione del trasporto e il diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore;
c) la clausola con la quale le parti demandino ad un foro convenzionale «tutte le controversie inerenti il contratto» e non già le sole controversie «fondate sullo» o «scaturenti dal» contratto, deve essere interpretata nel senso che i contraenti abbiano inteso derogare alla giurisdizione (o competenza) ordinaria, sia per le controversie in cui il contratto assuma la funzione di fonte della pretesa, sia per quelle nelle quali esso rappresenti soltanto un fatto costitutivo della pretesa stessa, congiunto ad altri.

3. Pronunciando inoltre sul motivo dell'appello incidentale di Carisma S.p.A., con il quale questa lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento proposta nei confronti della Saima Avandero S.p.A., per non avere quest'ultima consegnato in tempo utile la copia della polizza assicurativa dalla quale era evincibile il nome delle compagnie assicuratrici partecipanti al rischio, ne ha rilevato l'infondatezza in mancanza di prova che tale ritardo abbia comportato la perdita dell'azione contrattuale esperibile contro le stesse.

4. Avverso tale decisione Carisma S.p.A. propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui resistono, depositando controricorso, MSC s.a. e Salma Avandero S.p.A.. Melway Bay Shipping Ltd. e Vinsea Holdings s.a. non svolgono difese nella presente sede. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Carisma S.p.A. deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 23 del Regolamento U.E. n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, in relazione alla denegata giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alle domande proposte nei confronti di Melway Bay Shipping Ltd. e Vinsea Holdings s.a., in quanto basata — assume — su una erronea definizione della materia contrattuale cui dette previsioni fanno riferimento. Sostiene infatti che: — in ambito comunitario, con l'espressione materia contrattuale si designa, secondo la vincolante interpretazione della Corte di Giustizia, «un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra» (sentenza Frahuil, C. 265/02);
— da tale postulato deriva, «per contiguità logica ed espositiva», che la deroga alla giurisdizione può costituire esclusivamente oggetto di una clausola contrattuale, «con la conseguenza che dove manca il contratto non può esservi neppure proroga»;
— il subvettore non entra in relazione con il caricatore/mittente;
nei confronti del ricevitore il rapporto, se insorge, si instaura attraverso il comportamento concludente della riconsegna del carico;
manca dunque l'in idem placitum intorno alle pattuizioni del contratto di trasporto, e fra queste la clausola di proroga, presupposti indefettibili per la sua validità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, «agli stessi effetti del precedente», violazione e falsa applicazione degli articoli 1372, 1678 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 460 e 464 cod. nav.. Sostiene che l'interpretazione accolta dalla Corte di merito vìola: — il principio di relatività dei contratti, ex art. 1372 cod. civ., il quale circoscrive gli effetti del consenso alle parti negoziali, nella specie vettore da un lato e caricatore/mittente dall'altro, al quale possono subentrare altri soggetti, per effetto della circolazione della polizza di carico, alla stregua di contratto aperto all'adesione del terzo;
— l'art. 467 cod. nav., in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ., dal momento che la prima polizza di carico (relativa al trasporto via mare nella prima tratta Casablanca-La Spezia) è nominativa all'ordine della ditta Galardi;
la seconda (relativa alla seconda tratta La Spezia-Napoli) è nominativa all'ordine della Carisma;
entrambe recano la clausola «polizza di carico non negoziabile salvo consegnata all'ordine»;
ne consegue che la prima polizza si è esaurita a La Spezia e ivi si interrompe la serie delle girate, con la messa a disposizione delle merci della consegnataria designata;
né, in virtù della suddetta clausola, la polizza poteva ulteriormente circolare, dovendosi pertanto escludere il supposto subentro della Carisma nella posizione della caricatrice Tannerie Sais e il conseguente assoggettamento della prima in via derivata alla clausola di proroga.

3. Con il terzo motivo la ricorrente c'enuncia poi, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello rilevato l'inammissibilità, per difetto di specifici motivi, dell'appello proposto da MSC, omettendo altresì di pronunciare sulla relativa eccezione. Rileva che, con il proprio atto d'appello, la MSC, condannata quale proprietaria di un contenitore inidoneo alla preservazione del carico trasportato, ha invece svolto nel suo appello esclusivamente argomentazioni riconducibili alla difesa di una posizione vettoriale. Dei tre motivi, infatti: il primo è diretto a sostenere l'estendibilità della deroga alla giurisdizione contenuta nella polizza di carico anche all'azione extracontrattuale;
il secondo è diretto a contestare la ritenuta ammissibilità del cumulo dell'azione contrattuale con quella extracontrattuale in ambito di trasporto marittimo e, ad abundantiam, afferma l'infondatezza della domanda per responsabilità aquiliana;
il terzo infine illustra le ragioni per le quali, nonostante le deficitarie condizioni del contenitore, i vettori non verserebbero in colpa grave e perciò non avrebbero perso la possibilità di avvalersi della limitazione di responsabilità, nella misura prevista dai protocolli di modifica della Convenzione di Bruxelles del 1924. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1175, 1176, 1183, 1218 e 1223 cod. civ., in relazione agli artt. 1710, 1713, 1911 e 2952 cod. civ., nonché agli artt. 1881 e 1891 cod. civ. (in materia di assicurazione per conto di chi spetta) e all'art. 1911 cod. civ. (sulla coassicurazione). Tale motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla tardiva consegna, da parte della Saima Avandero S.p.A., della copia della polizza assicurativa. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare Saima inadempiente «un minuto dopo» aver ricevuto la prima delle richieste di conoscere compiutamente i termini della copertura assicurativa e conseguentemente applicare le norme sulla mora (artt. 1218 e 1223 cod. civ.), con l'effetto di ascrivere ad essa la conseguenza della perdita parziale dell'indennizzo assicurativo, secondo la regola post moram propter moram. Contesta poi l'argomento, utilizzato in sentenza, secondo cui, essendo la prescrizione soggetta a rilievo non ufficioso, la perdita del relativo diritto potrebbe assurgere a danno solo dopo essere stata vittoriosamente eccepita dall'interessato: rileva che tale argomento implica che la parte dovrebbe sperimentare un'azione che sa già estinta, con elevato grado di probabilità di andare incontro ad un rigetto e ad una soccombenza per potersi solo all'esito proclamarsi danneggiata nei confronti di chi non le ha consentito un più tempestivo esercizio delle proprie ragioni.
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