Cass. civ., sez. II, ordinanza interlocutoria 31/03/2022, n. 10362

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza interlocutoria 31/03/2022, n. 10362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10362
Data del deposito : 31 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a Composta da A G - Presidente - R G - Consigliere - R.G.N. 13470/2017 G F - Consigliere - Cron.) 3(0i--' S O - Consigliere - AD - 20/01/2022 A M - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13470/2017 R.G. proposto da V F, titolare dell'omonima impresa artigiana, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G M e G C ed elettivamente domiciliato a Roma, in via Monte Oppio, n.5 presso l'avvocato F P;

- ricorrente -

contro

MALE. SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata in , giudizio e difesa dagli avv. A G e Anten-i-o Z--a-ma Belogrra, via defl-a-Ba-rea7-1-9-;--

- controricorrente -

e Unicredit Leasing SPA (già LOCAT SPA), in persona del suo legale rappresentante, assistito e difeso dall'avv. P D, con domicilio eletto in Bo-I-4-na, Via dei Mille, 1-9. t3.2-' 1--c 113 -Controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa il 14.2.2017 e notificata il 15 marzo 2017;
udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2022 dal Consigliere A M;

RILEVATO CHE

1.In data 27.1.2003, dopo una precedente proposta fatta a Grandi Macchine S.p.A. (poi divenuta M.A.I.E.), la ditta V formulò a GM un'ulteriore proposta per l'acquisto di un escavatore OeK Mod MH PLUS al prezzo di Euro 98.000,00. 2. L'acquisto dell'attrezzatura avrebbe dovuto realizzarsi mediante un leasing e la cessione di un escavatore usato di sua proprietà per il valore di euro 25.000,00. 3.La proposta venne accettata ed in data 20.3.2003 il V sottoscrisse un contratto di leasing convenendo con la società finanziatrice che la consegna del bene si sarebbe considerata avvenuta una volta messi a disposizione i beni dal fornitore all'utilizzatore e questi li avesse accettati incondizionatamente ed irrevocabilmente, sottoscrivendo il verbale di consegna e collaudo. Dalla sottoscrizione sarebbe poi scaturito l'obbligo di pagamento alla società finanziatrice dei canoni dovuti per l'utilizzo del bene.

4.Una volta consegnato l'escavatore, il 28 marzo 2003, il ricorrente non sottoscrisse il verbale di consegna e collaudo, sicché non venne rilasciata la liberatoria in favore di Locat.

5.La mancata sottoscrizione dipese dalla necessità di alcuni interventi sull'escavatore e da paventati vizi di funzionamento.

6.In data 9.4.2003 venne inviato un tecnico fiduciario da parte della ditta venditrice per tentare di porre rimedio agli asseriti vizi, ma senza apprezzabili risultati. In quel contesto venne effettuato un intervento di verifica e nel rapporto relativo a detto intervento, sottoscritto anche dal ricorrente, non venne fatta menzione di alcun vizio o difetto. In data 5 giugno il ricorrente formulò "una prima generica denuncia di pretesi vizi e/o difetti, trascorsi"...." settanta giorni dalla consegna dell'escavatore".

8.Successivamente, per quel che rileva in questa sede, il ricorrente agì in giudizio, nei confronti di GM (poi divenuta MAIE) per la risoluzione del contratto avente ad oggetto la vendita dell'escavatore e nel giudizio venne disposta altresì la chiamata in causa, in seguito revocata, della società concedente il finanziamento.

9.11 Giudice di primo grado, accogliendo la domanda proposta in via riconvenzionale proposta da MAIE, dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti per grave inadempimento del V, condannò quest'ultimo al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò, inoltre, la domanda del V, per essere intervenuta la decadenza dalla denuncia dei vizi del bene acquistato, richiamando l'art. 6, punto 7, delle condizioni generali allegate alla proposta e gli artt. 1492 c.c. e 1495 c.c., argomentando che egli non avrebbe minimamente assolto l'onere della prova di aver denunciato i vizi non apparenti che caratterizzavano l'escavatore promesso. 10.Nell'ottica del giudice di prime cure il V avrebbe dovuto qualificarsi come acquirente del bene, di qui l'applicazione della disciplina innanzi richiamata. La decisione venne appellata dal V e l'appello accolto solo con specifico riferimento alla condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. per il resto la Corte confermò, per quel che rileva in questa sede, la ricostruzione logico-giuridica dei fatti così come accertati dal giudice di primo grado. 11.La Corte attraverso l'analisi delle emergenze processuali e della stessa condotta di parte ricorrente, evidenziò, muovendo anche dalla analisi della disciplina della locazione finanziaria che "all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa, non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente (Cass. n. 11776/2006)". 12.Sicché, in quest'ottica, il V, che aveva sottoscritto il contratto con Grandi Macchine, era colui che aveva negoziato i termini ed all'acquisto e si era rivolto in giudizio direttamente a quest'ultima, sia quale compratore che quale utilizzatore finale del bene, era l'unico soggetto che avrebbe potuto formulare eventuali contestazioni in ordine allo stato di funzionamento dell'escavatore. Muovendo poi dalle emergenze processuali e dalla stessa condotta tenuta dalla ditta ricorrente, la Corte d'appello affermò come quest'ultima si fosse "sempre ritenuta vincolata dall'originario contratto di compravendita, agendo di conseguenza, sia nella fase stragiudiziale, nel corso della quale si è rivolta esclusivamente a MAIE, sia nella fase giudiziale, nella quale ha agito
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