Cass. pen., sez. III, sentenza 27/12/2018, n. 58308

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/12/2018, n. 58308
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 58308
Data del deposito : 27 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA SALVIA ORIANO, nato a Forlimpopoli l'.

1.2.1956 avverso la sentenza in data 9.1.2018 del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 9.1.2018 il Tribunale di Forlì ha condannato O L S alla pena di C 3.000 di ammenda ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 720 cod. pen. per aver preso parte ad un gioco di azzardo, il poker texas Hold'em definito in gergo "Cash Carne", ovverosia con puntate libere in base alle fiches a disposizione, all'interno di un circolo ubicato in Cesena.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce, invocando il vizio motivazionale, la mancanza di prova dell'elemento oggettivo del reato, non essendo rinvenibile la dimostrazione che l'imputato stesse partecipando ad un gioco di azzardo nel possesso delle fiches, sia pure di tipo particolare, rinvenute sul tavolo, né nell'assenza di regolamento e di quota di iscrizione che comunque costituiscono caratteristiche comuni anche ad un gioco ordinario di carte senza finalità di lucro, né nella circostanza che il suo nominativo fosse annotato su un block notes, omettendo invece di considerare che gli agenti di PG intervenuti non avessero rinvenuto il corpo del reato addosso all'imputato, ma soltanto su un altro giocatore, trovato in possesso di somme di danaro e di assegni.

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 115 e 720 cod. pen., che l'aver sorpreso nove persone intorno ad un tavolo con le carte da gioco appoggiate frontalmente e i rispettivi nominativi annotati su un block notes dimostrava al più che potesse esservi da parte di costoro un mero accordo criminoso volto a porre in essere un gioco di azzardo, senza che la sola fase intenzionale dell'accordo, cui non abbiano fatto seguito atti concreti, possa essere, a norma dell'art. 115 cod. pen., ritenuta punibile, mentre la mancanza di somme di danaro o altri titoli in possesso dell'imputato avvalorava comunque l'assenza di finalità di lucro 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 382 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che non essendo stato dimostrato che l'imputato stesse praticando un gioco di azzardo, non essendo sufficiente a tal fine la presenza di fiches e di carte sul tavolo in assenza di danaro, mancava lo stato di flagranza configurante condizione di punibilità della contravvenzione in esame.

2.4. Con il quarto motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, che il reato in contestazione potesse ritenersi perfezionato sulla base di elementi indiziari, scollegati fra loro, quali la presenza di carte da gioco e di fiches particolari e l'annotazione dei nominativi dei partecipanti su un block notes
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