Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2021, n. 19755

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2021, n. 19755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19755
Data del deposito : 19 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBATICCHIO MARIA nata a BITONTO il 03/03/1967 avverso la sentenza del 13/06/2019 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G C, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dell'Avv. A D L, nell'interesse della parte civile C A, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili di condanna;
dell'Avv. A C, difensore dell'imputata, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza indicata in epigrafe, riteneva M A responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso fino al 13 novembre 2013, condannandola, previo riconoscimento del vizio parziale di mente e delle attenuanti generiche, alla pena di euro duecento di ammenda, oltre al risarcimento del danno cagionato alla parte civile C A.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputata tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio in ragione della nullità dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, poiché esso era stato notificato non già al difensore di fiducia dell'epoca Avv. F M, ma, per posta elettronica certificata, all'indirizzo di altro legale, l'Avv. P M, neppure collega di studio.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge, deducendo che l'affermazione della responsabilità è intervenuta contravvenendo al disposto di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., in quanto si è fondata su atti di altro procedimento in cui la ricorrente aveva rivestito la posizione di indagata, mentre si sono ignorate le circostanze emerse dall'esame del teste Natalino Cerasoli. Ha inoltre aggiunto che, in violazione dell'art. 195, comma 6 cod. proc. pen, è stata attribuita valenza probatoria decisiva a quanto conosciuto dalla teste Attenni semplicemente leggendo la contestazione esposta in un avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen., acquisito senza osservare l'art. 236 cod. proc. pen.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi