Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 06/07/2022, n. 21344

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 06/07/2022, n. 21344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21344
Data del deposito : 6 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14096-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

CANALE

68 VENETO SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI VILLA SACCHETTI

9, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G I ;
- controrkorrente - avverso la sentenza n. 896/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 10/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. L

DLLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA

Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRAP per l'anno d'imposta 2012;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che la cessione della radiofrequenza televisiva, pur avvenuta su base volontaria, ha natura sostanzialmente espropriativa perché la perdita della possibilità di utilizzare la frequenza utilizzata per legge provoca una decisiva perdita di efficienza televisiva dell'azienda che basa la propria attività sulla disponibilità della banda di frequenza mediante la quale veicolare il proprio prodotto televisivo: ne consegue la sostanziale perdita di valore dell'azienda stessa e quindi un danno emergente dalla necessaria ottemperanza al dettato normativo cosicché l'indennità ricevuta ha natura risarcitoria e straordinaria erogata dallo Stato al fine di risarcire il danno emergente derivato dalla cessione delle frequenze e quindi l'IRAP non è dovuta. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
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