Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7757
Sentenza
20 luglio 1999
Sentenza
20 luglio 1999
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Massime • 3
La parte che eccepisce l'incompetenza per valore del giudice adito non ha l'onere di indicare, a pena di improponibilità dell'eccezione, il giudice che essa ritiene competente, come nel caso di eccezione di incompetenza territoriale.
Ai fini della competenza per valore più domande devono essere sommate tra loro solo se proposte contro la stessa parte. È da escludere, pertanto, il cumulo tra la domanda di annullamento di una delibera assembleare (proposta contro il condominio) e quella di risarcimento dei danni proposta in proprio contro l'amministratore.
Ai fini della competenza per valore, affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'"an", potendo ravvisarsi l'indeterminabilità soltanto quando la controversia non sia suscettibile di valutazione economica.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente-
Dott. Mario SPADONE - Consigliere-
Dott. Franco PONTORIERI - rel. Consigliere-
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere-
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
ES NN, elettivamente domiciliata in ROMA 1995 Largo di Torre Argentina, n. 11 presso lo studio dell'avv. Mario COLABUCCI che la rappresenta e difende, giusta procura in atti contro
CONDOMINIO di via Tor dè Schiavi n. 273 ROMA, in persona dell'amministratore Angelo CIRELLI, elettivamente domiciliato in ROMA via SABOTINO, n. 45 presso lo studio degli avv. Arturo MARZANO e Marco Stefano MARZANO dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
ME LO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via SABOTINO n. 45 presso lo studio degli avv.ti Arturo MARZANO e Marco Stefano MARZANO dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
avverso la sentenza del giudice unico del tribunale di ROMA emessa inter partes in data 12/20 gennaio 1998;
Udita la relazione svolta dal consigliere relatore dr. Franco PONTORIERI;
lette le conclusioni scritte del dottor Massimo FEDELI, S. Procuratore Generale, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con dichiarazione della competenza per valore del Pretore di ROMA Svolgimento del processo
Con sentenza del 23 gennaio 1998, il Giudice Unico del Tribunale di ROMA, su eccezione dei convenuti, dichiarava la propria incompetenza per valore a giudicare sulla domanda proposta da NO RO, ES NN e LI LA al fine di sentir annullare la delibera assembleare, assunta in data 20.6.1996, del CONDOMINIO di via Tor dè Schiavi 273, di cui erano condomini, nella parte in cui era stata disposta la ripartizione delle spese per i lavori di urgenza effettuati per la riparazione di parte della rete fognaria, al fine di ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza e la condanna di ME LO, amministratore, al tempo, del Condominio, al risarcimento dei danni cagionati a causa della sua "mala gestio" in occasione dei menzionati lavori di urgenza. Avverso tale sentenza ha proposto istanza di regolamento di