Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2003, n. 11463

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In tema di violazioni al codice della strada, costituiscono illeciti amministrativi distinti ed alternativi la circolazione senza copertura assicurativa (art. 193, primo e secondo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e la circolazione senza certificato di assicurazione obbligatoria (art. 180, primo comma, lett. d) e settimo comma) o l'omessa esposizione del contrassegno relativo alla assicurazione obbligatoria (art. 181, primo e terzo comma). Ne consegue che, ove al conducente di un veicolo - il quale non abbia esibito agli agenti accertatori il certificato di assicurazione obbligatoria e non abbia esposto il relativo contrassegno - sia stata contestata immediatamente la violazione di cui all'art. 193 cit. ed il conducente medesimo abbia successivamente dimostrato l'adempimento dell'obbligo di assicurazione, l'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 180 e 181 citt. può perfezionarsi solo nel momento in cui venga esclusa l'applicabilità dell'art. 193. Proprio in ragione di tale alternatività degli illeciti, è esclusa la possibilità di immediata e contestuale contestazione delle violazioni previste dagli artt 193, primo comma, 180, primo comma, lett. d) e 181, primo comma.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2003, n. 11463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11463
Data del deposito : 24 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. D P S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
A F, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA DELLE IRIS

18, presso l'avvocato F D G, rappresentato e difeso da se medesimo;



- ricorrente -


contro
PREFETTO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA;



- intimato -


avverso la sentenza n. 1151/00 del Giudice di pace di REGGIO CALABRIA, depositata il 08/11/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2003 dal Consigliere Dott. S D P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R P che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che, con ricorso del 15 aprile 2000 al Giudice di Pace di Reggio Calabria, l'Avv. F A propose opposizione avverso due verbali di contestazione del 6 aprile 2000 dei Carabinieri di quella Città, notificatigli in pari data e relativi alla violazione degli artt. 180 comma 1 lett. d) e 181 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 285 del 1992, per aver egli circolato, in data 15 marzo 2000, alle ore
20,40, privo del certificato di assicurazione e senza avere esposto il contrassegno attestante il pagamento dell'assicurazione stessa;

- che il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dei due predetti verbali, dedusse che questi non gli erano stati contestati immediatamente, e cioè in data 15 marzo 2000, allorché i Carabinieri gli avevano contestato la violazione dell'art. 193 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 285 del 1992 con applicazione della sanzione accessoria del sequestro dell'autovettura;
e che quest'ultimo verbale era stato poi annullato con conseguente archiviazione disposta dal Prefetto;

- che, costituitosi, il Prefetto di Reggio Calabria, nel resistere all'opposizione, precisò che, avendo il ricorrente dimostrato l'esistenza di una valida copertura assicurativa, la sua condotta aveva ricevuto una diversa configurazione giuridica ed aveva reso, quindi, legittimo il successivo comportamento dell'Amministrazione;

- che il Giudice adito, con sentenza n. 586 dell'8 novembre 2000, rigettò l'opposizione, osservando quanto segue: "... il ricorso verte sulla contestazione dei verbali di contravvenzione di cui agli artt. 180 e 181 del codice stradale sulla base del presupposto che l'Abenavoli - pur essendo in possesso di valida copertura assicurativa - circolava la sera del 15.03.2000 con la propria autovettura senza certificato di assicurazione e senza l'esposizione del contrassegno. L'accertamento di tale comportamento illegittimo è avvenuto a seguito della precedente contestazione (art. 193 Cod. Strad.), allorquando il ricorrente ha prodotto la documentazione attestante la esistenza di una valida copertura amministrativa. Documentazione che per un aspetto ha comportato l'archiviazione della precedente contestazione e per l'altro aspetto ha determinato - a seguito della nuova configurazione giuridica della condotta dell'Abenavoli - la violazione degli artt. 180 e 181 che sono state immediatamente contestate al ricorrente";

- che avverso tale sentenza l'avv. F A ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di censura;

- che il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, benché ritualmente intimato, non si è costituito, ne' ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con il primo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma terzo c.p.c. in relazione all'art. 14 legge n. 689/81") ed il secondo motivo (con cui deduce: "Omessa o
insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia - art. 360 comma 5, in relazione all'art. 118 D. att. c.p.c.") - i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - il ricorrente critica la sentenza impugnata, ribadendo che la contestazione delle violazioni agli artt. 180 e 181 del codice della strada, pur potendo essere immediatamente effettuate alla data del 15 marzo 2000, è stata effettuata, tardivamente ed illegittimamente, solo in data 6 aprile 2000;
e che relativamente a tale circostanza la motivazione della decisione sarebbe del tutto carente;

- che il ricorso deve essere respinto;

che la violazione prevista e sanzionata dall'art. 193 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 285 del 1992 (circolazione senza copertura assicurativa) è chiaramente alternativa a quelle previste e sanzionate dagli artt. 180 commi 1 lett. d) e 7 (circolazione senza certificato di assicurazione obbligatoria) e 181 commi 1 e 3 dello stesso codice (omessa esposizione del contrassegno relativo alla assicurazione obbligatoria): infatti - se l'applicazione della prima esclude l'applicazione delle seconde, in ragione del fatto che le fattispecie sanzionate da queste ultime sono necessariamente comprese in quella sanzionata dalla prima - reciprocamente, l'applicabilità dell'art. 180 comma 1 lett. d) e/o dell'art. 181 comma 1 presuppone necessariamente che il veicolo sia stato posto in circolazione con la copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile verso terzi;
ricostruzione, questa, confermata dalla configurazione dei primi due commi dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) - abrogato, limitatamente ai veicoli, dall'art. 231 comma 1 del d.lgs. n. 285 del 1992 - che prevedevano, rispettivamente, la circolazione senza copertura assicurativa (comma 1) e la circolazione senza certificato di assicurazione o la omessa esposizione del contrassegno (comma 2, il quale esordisce: "Il conducente di un veicolo ... per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione ...") come illeciti amministrativi distinti ed alternativi;

- che, alla luce di tali premesse, nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui al conducente di un veicolo - il quale non abbia esibito agli agenti accertatori il certificato di assicurazione obbligatoria e non abbia esposto il relativo contrassegno - sia stata contestata immediatamente la violazione di cui all'art. 193 cit.;
ed il conducente medesimo abbia successivamente dimostrato l'adempimento dell'obbligo di assicurazione, è evidente che l'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 180 comma 1 lett. d) e 181 comma 1 citt.
può perfezionarsi soltanto nel momento in cui venga esclusa l'applicabilità dell'art. 193;
sicché, in ragione della suaffermata alternatività, la immediata e contestuale contestazione delle violazioni previste dagli artt. 193 comma 1, 180 comma 1 lett. d) e 181 comma 1 rimane radicalmente esclusa;

- che, ciò posto, la motivazione della sentenza impugnata (dianzi integralmente riprodotta: cfr., supra, Ritenuto in fatto), dando atto della successione degli eventi nella specie, ha correttamente escluso l'obbligo degli agenti accertatori di contestare immediatamente (oltre che la violazione dell'art. 193, anche) le violazioni agli artt. 180 comma 1 lett. d) e 181 comma 1;

- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.

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