Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2019, n. 14697

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I principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento non escludono una disciplina nazionale restrittiva del gioco lecito, fondata sui principi di proporzionalità e su ragioni imperative d'interesse generale o di ordine pubblico. Sono pertanto compatibili con il diritto dell'Unione le restrizioni del legislatore italiano all'attività d'impresa esercente il gioco lecito mediante apparecchi e congegni elettronici, necessariamente connessi alla rete telematica pubblica, di cui è previsto l'affidamento in concessione ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, in quanto tali restrizioni sono giustificate dalla necessità, per un verso, di tutelare l'ordine pubblico, scongiurando, con un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco d'azzardo illecito e, per l'altro, di salvaguardare l'interesse generale al contrasto della ludopatia, consentendo all'autorità statuale, per il tramite del rapporto concessorio, di conservare la titolarità e il controllo del denaro riscosso, secondo le regole generali relative al maneggio di denaro pubblico, nel pieno rispetto anche del principio della proporzionalità, trattandosi di controllo periodico, che non intralcia la gestione dell'attività di gioco lecito ed, anzi, è facilitato dalla rete telematica.

Il concessionario per l'attivazione e la conduzione operativa della rete telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, r.d. n. 773 del 1931, riveste la qualifica di agente contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la disciplina fiscale, ove soggetto passivo del prelievo erariale unico (PREU) è il concessionario, atteso che tale disciplina, limitata al rapporto di natura tributaria, non incide sulla funzione di agente di riscossione comunque svolta da quest'ultimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2019, n. 14697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14697
Data del deposito : 29 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

14697-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSI CON - Primo Presidente - GIOVANNI MAMMONE MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE ANGELO SPIRITO - Presidente Sezione - Ud. 04/12/2018 - - Presidente Sezione - ANTONIO MANNA PU R.G.N. 7637/2015 - Presidente Sezione - ETTORE CIRILLO Gar. 14697 Rep. LUCIA TRIA - Consigliere - - е м - Consigliere - FRANCO DE SANO - ADRIANA DORONZO -- Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - - Rel. Consigliere - M A ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7637-2015 proposto da: GLOBAL STARNET LTD (già B PLUS GIOCOLOGALE LTD), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell'avvocato SANO VINTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARMELO BARRECA ed A S;
588 18

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
-

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO;
- intimata - avverso la sentenza n. 1086/2014 della CORTE DEI CONTI - PRIMA CENTRALE D'APPELLO ROMA, SEZIONE GIURISDIZIONALE depositata il 18/09/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2018 dal Consigliere M A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Carmelo Barreca ed Andrea Scuderi.

FATTI DI CAUSA

1. La Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio ha convenuto in giudizio la società ricorrente nella sua qualità di concessionaria dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite di denaro mediante apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S, per aver constatato l'infruttuosa consumazione del termine di 120 giorni per il deposito dei conti giudiziali, relativi agli esercizi 2004 e 2005 nonché i successivi essendo il termine definitivo decorso alla data del 19 Ric. 2015 n. 07637 sez. SU - ud. 04-12-2018 -2- maggio 2009. Veniva, pertanto, richiesta la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie relative ai diversi esercizi ai quali si riferivano le inadempienze e la formazione d'ufficio del conto a spese dell'agente contabile inadempiente.

2. Rigettata l'istanza introduttiva del giudizio, su appello della Procura regionale, resistito con appello incidentale della società ricorrente, la Sezione prima giurisdizionale della corte dei Conti ha affermato che la società ricorrente, quale concessionaria è agente contabile e conseguentemente è tenuta alla resa del conto giudiziale. La qualificazione giuridica è confermata da due pronunce delle S.U. della Corte di Cassazione (n. 13330/2010 e 14891/2010), secondo le quali condizioni sufficienti per la qualificazione di agente contabile, sono il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e del denaro o bene oggetto della gestione, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta.

3. Secondo la Corte dei Conti la società ricorrente, quale concessionaria dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l'attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, è tenuta ad assicurare che la rete telematica affidatale contabilizzi le somme giocate, le vincite e il prelievo erariale unico, nonché la trasmissione periodica delle informazioni al sistema centrale. Essa, pertanto, riveste la qualifica di agente per la riscossione tenuto al versamento di quanto riscosso e, sottoposto, al controllo giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito compreso il compenso al concessionario. Le attività svolte in virtù di una concessione ed in adempimento degli obblighi da essa scaturenti sono in funzione dell'interesse pubblico perseguito, cosicché il concessionario è organo indiretto dell'Amministrazione medesima. La sottoposizione al prelievo erariale unico non incide sulla natura di agente contabile perché si tratta soltanto di una modalità con la quale Ric. 2015 n. 07637 sez. SU - ud. 04-12-2018 -3- l'Amministrazione ottiene il versamento da parte del concessionario di somme da calcolarsi però su conti da rendersi da chi rivesta la qualifica di agente contabile per avere maneggio delle somme di denaro su cui deve calcolarsi il prelievo. Al riguardo è univoco l'orientamento della Corte dei Conti. In particolare, in fattispecie analoghe è stato affermato che la apprensione di denaro di pertinenza pubblica, quale quello in questione, reso tale dal titolo di legittimazione alla giocata derivante da una prescrizione di legge, (l.n. 236 del 2003 di conversione del d.l. n. 269 del 2003), determina l'obbligo di rendere il conto. Alla medesima conclusione la Corte dei Conti è pervenuta anche in sede di parere reso dalle Sezioni riunite il 31/10/2012, nel quale è espressamente affermato che i concessionari della rete telematica rivestono la qualifica di agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale. In conclusione, non può escludersi la colpa grave per la ritardata ovvero omessa presentazione del conto a fronte di un preciso ordine del giudice e della disponibilità dei dati. Nel quantum le sanzioni richieste sono state ridotte in modo significativo in considerazione delle difficoltà interpretative emerse e delle concorrenti responsabilità delle Amministrazioni concedenti che non hanno precisato in sede convenzionale gli obblighi in questione, della mancanza di un modello e dell'inesistenza di casistica.

4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la s.r.l. Global Starnet. Ha resistito con controricorso la Procura generale della Corte dei Conti. La società ricorrente ha depositato memoria. All'udienza del 21/11/2017, è stato richiesto all'Ufficio del Massimario un approfondimento tematico focalizzato sulla qualificazione giuridica dell'agente contabile, il regime fiscale applicabile al concessionario del gioco lecito di cui è giudizio e la sua compatibilità con la configurabilità della funzione di agente contabile oltre che una panoramica della Corte di Giustizia sui temi introdotti dalle parti. Ric. 2015 n. 07637 sez. SU - ud. 04-12-2018 -4- Acquisita la relazione richiesta, è stata nuovamente fissata udienza pubblica per la discussione della causa. La s.r.l. Global Starnet ha depositato nuova memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo viene dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per violazione del principio generale di legalità per avere ritenuto la sentenza impugnata che la società ricorrente rivestisse la qualifica di agente contabile senza considerare che il prelievo unico erariale è un obbligo diretto e proprio del concessionario, quale soggetto passivo d'imposta e non un versamento di denaro altrui, riscosso dal concessionario. Peraltro la società ricorrente è tenuta al versamento anche del non riscosso non potendo, pertanto, qualificarsi agente di riscossione. In conclusione alla luce della normativa relativa agli agenti di riscossione deve escludersi che la società ricorrente abbia ricevuto in concessione il maneggio di denaro pubblico o il compito di esigere somme che abbiano tale natura. Nelle ordinanze delle sezioni unite della Corte di cassazione che hanno affrontato il tema della giurisdizione del giudice contabile, per altre fattispecie di gioco lecito, è stato

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