Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2016, n. 26604

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In tema di affrancazione di terreni dal riservato dominio dell'ente di sviluppo agricolo, la disposizione dell'art. 10 della l. n. 386 del 1976 - che ha previsto, dopo l'affrancazione, l'assoggettamento dei terreni "ai vincoli", alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della l. n. 379 del 1967 per un periodo di altri quindici anni - non ha affatto costituito un vincolo temporaneo di indivisibilità in deroga a quello permanente fissato per i terreni acquistati in proprietà in base alla l n. 379 del 1967, ma si è limitata ad estendere ai terreni affrancati, per il periodo posteriore al quindicesimo anno dall'affrancazione e fino al compimento del trentennio, le stesse regole riduttive del potere dispositivo prescritte per i terreni riscattati.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2016, n. 26604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26604
Data del deposito : 21 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

0026604/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *RIFORMA FONDIARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24889/2012 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. 26604 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.e I. Dott. VINCENZO MAZZACANE Presidente Ud. 13/09/2016 Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere PU Dott. LUIGI ABETE Consigliere Rel. Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI Dott. ON SCARPA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24889-2012 proposto da: D'ST NA [...], IA GIUSEPPE [...], IA COSIMINA [...], D'ST NA DGSRNN66H43D3900, IA PREZIOSA [...], [...], D'ST ON D'ST IMMACOLATA [...], elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di 2016 CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato 1660 PASQUALE PIZZUTI;
ricorrenti -

contro

IA LF, RA ON, DI MA AN, DI MA NN, DI MA MA, DI MA TE, DI MA IA;
intimati - avversO la sentenza n. 120/2012 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato PIZZUTI Pasquale, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo AL IA, con atto di citazione del 4 aprile 1989, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno i germani ES, OS, CO, SE, NI, RA e la madre LA HI, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ad un podere ubicato in Fiocche di Eboli, già assegnato dall'Ersac al proprio ante causa VI IA. Costituitosi il contraddittorio, SE, OS, OS IA deducevano che, essendo stato disposto dall'Ersac il sub ingresso collettivo degli eredi nell'assegnazione del fondo non si verteva in ipotesi di successione di VI IA, ma di scioglimento della comunione tra essi eredi, essi, per altro avevano già disposto con scrittura privata del 25 ottobre 1996, attribuendo a ciascuno una quota di terreno ed, essendo stato il podere definitivamente riscattato poteva precedersi alla formalizzazione di detto accordo. Spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti di tutti gli altri eredi perché si provvedesse ad effettuare la divisione secondo le quote stabilite nella scrittura di cui si è detto. IA RA e CO aderivano alla domanda attrice. Il Tribunale di Salerno con ordinanza disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CO IA e che fosse accertato se il fondo fosse stato riscattato e da chi. In corso di causa, AL IA conveniva davanti allo stesso Tribunale di Salerno, SE IA, lamentando che lo stesso aveva eseguiti opere abusive nella parte di fabbricato rurale a lui assegnato con la scrittura del 25 ottobre 1966, in danno della proprietà spettante ad esso attore, e chiedeva, pertanto, il ripristino dello stato dei luoghi. Le cause venivano riunite e, successivamente, riassunte a seguito della morte di NI IA, HI LA e CO IA. Esaurita l'istruzione il Tribunale di Salerno, con sentenza del 14 gennaio 2005, premesso che i fondi assegnati dagli Enti di riforma, ancorché riscattati, rimanevano gravati dal vincolo di indivisibilità previsto dall'art. 4 della legge n. 379 del 1967, vincolo che permaneva, anche per le successioni aperte anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 191 del 1991 e la disciplina applicabile, essendo l'originario assegnatario morto il 28 aprile 1962, era quella di cui alla legge n. 1078 del 1940 e successive modificazioni. Irrilevanti erano gli atti di divisione o di assunzione di obbligo di divisione invocati dai principali convenuti, in quanto affetti da nullità per contrarietà alla norma imperativa ritenuta applicabile. Pertanto, rigettava la domanda di divisione ereditaria proposta dalle parti e compensava le spese del giudizio

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