Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2019, n. 14775
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In tema di vendita di beni di consumo, l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova. (Nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione, con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto).
Sul provvedimento
Testo completo
o o t v n i e t a m r a g s e r t e n i v l o t a u o b i r t g i n l ORIGINALE o b c b l o a e d t 14775-2019 n e r e r o r i r o e c t i Oggetto l REPUBBLICA ITALIANA u R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CONSUMATORE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 29812/2017 TERZA SEZIONE CIVILE 14775 Cron. e.
1. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ULIANA ARMANO Presidente Ud. 21/03/2019 Dott. ANTONELLA DI FLORIO Rel. Consigliere PU Dott. FRANCESCA FIECCONI Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29812-2017 proposto da: है in ROMA, ON BE, elettivamente domiciliato VIALE MAZZINI 121, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE VETERE, rappresentato e difeso dall'avvocato IRENE CESENA;
ricorrente contro 2019 AR SR , in persona del legale rappresentante SILVIO 699 GHILOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUÈ BORSI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO IACOVINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMINE GUERRA;
- controricorrente avversO la sentenza n. 473/2017 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 11/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore о м Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato CESENA IRENE;
udito l'Avvocato IACOVINO FRANCESCO;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. OB OT ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sen- tenza del Tribunale di Verbania che, in riforma della pronuncia del giudice di pace, aveva respinto la domanda da lui proposta per ottenere, previo accerta- mento della difformità per difetto originario dell'autovettura BMW acquistata presso la concessionaria AR Srl, la condanna della società alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
2. Per ciò che interessa in questa sede, il giudice d'appello ha rilevato che: a) la statuizione del giudice di pace che aveva respinto la domanda relativa alla riduzione del prezzo per insussistenza dei presupposti non era stata ogget- to di appello incidentale ed era, dunque, coperta dal giudicato;
b) il presupposto che ricorresse un difetto originario doveva, quindi, ritener- si processualmente escluso;
c) conseguentemente nessuna responsabilità poteva essere accollata alla con- cessionaria per il mancato ristoro delle maggiori somme pagate per le ripara- m zioni in officine non convenzionate: al riguardo, il Tribunale ha escluso che po- tessero trarsi argomenti contrari dall'avvenuto pagamento del massimale da parte della compagnia di assicurazioni, perché la polizza aggiuntiva riguardava anche guasti non originari;
e che il mancato rispetto del congruo termine di cui all'art. 130 co. 5 del Codice del Consumo ( ricondotto alla tardiva risposta della concessionaria) doveva riferirsi all'azione di riduzione del prezzo e non poteva quindi costituire un valido presupposto per il risarcimento riconosciuto in pri- mo grado.
3. L'intimata si è difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc l'omesso esame di un fatto decisivo per