Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2021, n. 06142
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUCINOTTA GIUSEPPE nato a MESSINA il 24/12/1960 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTAL CIA;
Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di G C di conversione della pena dell'ergastolo, in espiazione, in pena temporanea. In precedenza G C avanzò analoga richiesta, che fu rigettata in data 16 maggio 2012, con provvedimento che fu oggetto di ricorso per cassazione, poi rigettato perché l'interessato aveva richiesto il giudizio abbreviato all'udienza preliminare dell'i giugno 1996, quando il sistema normativo non consentiva quel tipo di giudizio per i reati punibili con l'ergastolo;
e ancora dopo dinnanzi alla Corte di cassazione, con memoria del 29 marzo 2000, venendone parimenti escluso, perché non più consentito farne richiesta in quella sede dalla norma transitoria all'epoca vigente.
1.1. La nuova richiesta non è sostenuta da elementi di novità perché tali non sono né lo svolgimento del giudizio di revisione, peraltro definito già prima del rigetto del ricorso per cassazione avverso il diniego opposto alla prima richiesta, né la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 1, d. I. n. 341 del 2000 nella parte in cui, con l'effetto retroattivo, ha determinato la condanna all'ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell'art. 442 cod. proc. pen.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di G C, che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché/ per effetto della sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale/ la condanna all'ergastolo inflitta al ricorrente è divenuta illegale.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di
Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di G C di conversione della pena dell'ergastolo, in espiazione, in pena temporanea. In precedenza G C avanzò analoga richiesta, che fu rigettata in data 16 maggio 2012, con provvedimento che fu oggetto di ricorso per cassazione, poi rigettato perché l'interessato aveva richiesto il giudizio abbreviato all'udienza preliminare dell'i giugno 1996, quando il sistema normativo non consentiva quel tipo di giudizio per i reati punibili con l'ergastolo;
e ancora dopo dinnanzi alla Corte di cassazione, con memoria del 29 marzo 2000, venendone parimenti escluso, perché non più consentito farne richiesta in quella sede dalla norma transitoria all'epoca vigente.
1.1. La nuova richiesta non è sostenuta da elementi di novità perché tali non sono né lo svolgimento del giudizio di revisione, peraltro definito già prima del rigetto del ricorso per cassazione avverso il diniego opposto alla prima richiesta, né la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 1, d. I. n. 341 del 2000 nella parte in cui, con l'effetto retroattivo, ha determinato la condanna all'ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell'art. 442 cod. proc. pen.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di G C, che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché/ per effetto della sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale/ la condanna all'ergastolo inflitta al ricorrente è divenuta illegale.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di
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