Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/08/2018, n. 21184

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/08/2018, n. 21184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21184
Data del deposito : 24 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23485/2013 r.g. proposto da: D P (cod. fisc. DLDPLA36B08B756K), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato F P, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al L.go G n. 47.

- ricorrente -

contro

S INVEST SIM s.p.a. (cod. fisc. 07666360586), con sede in Roma, alla via del Serafico n. 43, in persona della procuratrice dott.ssa A P, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati A F e M R, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultima in Roma, alla via Monte Zebio n. 32.

- controricorrente -

nonché sul ricorso incidentale proposto da S INVEST SIM s.p.a., come sopra rappresentata e difesa;
Xwa - ricorrente incidentale - nei confronti di D P, rappresentato e difeso come sopra;

- intimato -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2018 dal Consigliere dott. E C.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 26 settembre/29 ottobre 2012, n. 3462, la Corte di appello di Milano respinse le impugnazioni, principale ed incidentale, proposte, rispettivamente, da P D e dalla Sanpaolo Invest Sim s.p.a. (già Banca Sara s.p.a.) avverso il lodo pronunciato, il 22 giugno 1999, nel giudizio arbitrale intrapreso dal primo contro la seconda ed avente ad oggetto plurime domande (declaratoria di inesistenza, nullità e/o inefficacia;
annullamento;
risarcimento danni) da lui formulate in relazione ad una serie di negozi giuridici, anche in collegamento negoziale necessario tra loro, intervenuti con il menzionato istituto di credito.

1.1. In estrema sintesi, e per quanto qui di interesse, quella corte ritenne: a) insussistenti la dedotta violazione del contraddittorio e l'invocato vizio di ultrapetizione per avere gli arbitri proceduto ad una qualificazione giuridica dei fatti diversa da quella prospettata dalle parti;
b) inammissibile la censura di nullità del lodo per omessa e contraddittoria motivazione, atteso che la doglianza investiva il merito della controversia, laddove il procedimento di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non introduce un giudizio di appello ma consente esclusivamente di verificare, nella fase rescindente, l'esistenza, o meno, di una delle cause di nullità previste dall'art. 829 cod. proc. civ.. Nella specie, inoltre, gli arbitri avevano diffusamente indicato gli elementi presi in esame per giungere alla liquidazione equitativa del danno invocato dal Doldo, sicchè nemmeno era riscontrabile la carenza di motivazione sul punto;
c) adeguatamente giustificato il rigetto delle formulate istanze istruttorie.

2. Avverso tale sentenza, non notificata, ricorre per cassazione il Doldo, affidandosi a due motivi resistiti dalla Sanpaolo Invest Sim s.p.a., che propone, a sua volta, ricorso incidentale con un motivo. La memoria ex art. 380-bis.1 depositata dal primo è tardiva, sicchè di essa non si terrà conto.

2.1. I motivi del ricorso principale, rubricati, rispettivamente, «Violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 112 e 816-bis» e «Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.», ascrivono al collegio arbitrale di essere incorso in una nullità di natura procedimentale in quanto, al momento della redazione del lodo, avrebbe proceduto autonomamente alla qualificazione del rapporto dedotto in termini diversi da quelli fatti univocamente propri dalle parti. In particolare, queste ultime avevano qualificato il rapporto come riporto, mentre gli arbitri avevano ritenuto di poterlo inquadrare come anticipazione bancaria su titoli: viene, dunque, censurato il non essere stato provocato il contraddittorio sulla questione della descritta qualificazione, sulla quale le parti non avevano potuto interloquire.

2.2. Il motivo di ricorso incidentale, recante «Violazione o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 132, n. 4, e 156, comma 2, c.p.c., e comunque nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.», critica, invece, la decisione impugnata relativamente alla motivazione, asseritamente apparente e, come tale, da ritenersi inesistente, adottata per argomentare l'avvenuta liquidazione equitativa del danno riconosciuto al Doldo.

3. Il Collegio deve anzitutto ribadire
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