Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 09442

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 09442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09442
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4094/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–ricorrente –

contro

Germany Edil Show s.r.l. in liquidazione –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce n. 2274 /2 4 / 2019 , depositata in data 18 luglio 2019. Udita la relazione svolta dal consigliere T H all’udienza pubblica del25.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Oggetto: Avvisodi accertamento–IVA e altro Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, con le quali è stato chiestol’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso;

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Lecceaccoglieva il r icors o proposto dalla German y Edil Show s.r.l. , avverso un avvi s o di accertamento, per IVAe altro , relativ o a ll’anno 200 9 , annullando l’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando l’ annulla mento del l’avviso di accertamento limitatamente alla ripresa dell’IVA e rideterminando la sanzione;
Dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui interessa,che: -la società contribuente si era avvalsa illegittimamente del regime di reverse charge, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, in occasione della cessione di unimmobile strumentale , avvenuta prima del decorso del termine di quattro anni dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, eseguitisul predetto immobile;
- nella specie era applicabile l’art. 6, comma 9 - bis .2 del d.lgs. n. 471 del 1997, come riformulato dall’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, secondo il quale, il cedente / prestatore , che abbia erroneamente assolto l’IVA, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile, non deve riversare l a predetta imposta, ma è punito con una sanzione amministrativa
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