Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 09442
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4094/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–ricorrente –
contro
Germany Edil Show s.r.l. in liquidazione –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce n. 2274 /2 4 / 2019 , depositata in data 18 luglio 2019. Udita la relazione svolta dal consigliere T H all’udienza pubblica del25.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Oggetto: Avvisodi accertamento–IVA e altro Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, con le quali è stato chiestol’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Lecceaccoglieva il r icors o proposto dalla German y Edil Show s.r.l. , avverso un avvi s o di accertamento, per IVAe altro , relativ o a ll’anno 200 9 , annullando l’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando l’ annulla mento del l’avviso di accertamento limitatamente alla ripresa dell’IVA e rideterminando la sanzione;
Dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui interessa,che: -la società contribuente si era avvalsa illegittimamente del regime di reverse charge, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, in occasione della cessione di unimmobile strumentale , avvenuta prima del decorso del termine di quattro anni dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, eseguitisul predetto immobile;
- nella specie era applicabile l’art. 6, comma 9 - bis .2 del d.lgs. n. 471 del 1997, come riformulato dall’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, secondo il quale, il cedente / prestatore , che abbia erroneamente assolto l’IVA, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile, non deve riversare l a predetta imposta, ma è punito con una sanzione amministrativa
–ricorrente –
contro
Germany Edil Show s.r.l. in liquidazione –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce n. 2274 /2 4 / 2019 , depositata in data 18 luglio 2019. Udita la relazione svolta dal consigliere T H all’udienza pubblica del25.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Oggetto: Avvisodi accertamento–IVA e altro Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, con le quali è stato chiestol’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Lecceaccoglieva il r icors o proposto dalla German y Edil Show s.r.l. , avverso un avvi s o di accertamento, per IVAe altro , relativ o a ll’anno 200 9 , annullando l’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando l’ annulla mento del l’avviso di accertamento limitatamente alla ripresa dell’IVA e rideterminando la sanzione;
Dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui interessa,che: -la società contribuente si era avvalsa illegittimamente del regime di reverse charge, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, in occasione della cessione di unimmobile strumentale , avvenuta prima del decorso del termine di quattro anni dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, eseguitisul predetto immobile;
- nella specie era applicabile l’art. 6, comma 9 - bis .2 del d.lgs. n. 471 del 1997, come riformulato dall’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, secondo il quale, il cedente / prestatore , che abbia erroneamente assolto l’IVA, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile, non deve riversare l a predetta imposta, ma è punito con una sanzione amministrativa
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