Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2008, n. 25646
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Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
In una situazione di compossesso - come quella esistente tra i componenti di una comunione ereditaria in pendenza del giudizio di divisione - è ravvisabile una lesione possessoria solo quando uno dei condividenti abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo "animo domini" su tutta la cosa, incompatibile con il permanere del possesso altrui. (Nella fattispecie è stata esclusa l'esistenza di una lesione possessoria nella condotta del condividente che aveva concesso in locazione un bene della comunione ereditaria per un canone ritenuto irrisorio).
Sul provvedimento
Testo completo
E 25646/ 08 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA DIVISIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 7353/2004 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 8492/2004 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. 25646 6913Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. R C - Presidente - Dott. G S - Consigliere - Ud. 30/09/2008 Dott. L M D CO - Rel.Consigliere - Dott. U A - Consigliere - PU Dott. E M - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7353-2004 proposto da: M G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 11, presso lo studio dell'avvocato D'ONOFRIO ANGELO C/O SOFIM SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato DI L E;
- ricorrente -
contro
D G;
- intimati -
sul ricorso 8492-2004 proposto da: D G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CASILINA 26, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentato e difeso dall'avvocato B M:
- ricorrenti -
contro
M G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2008 BARBERINI 11, presso lo studio dell'avvocato D'ONOFRIO ANGELO, rappresentata e difesa dall'avvocato E L;
1452
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 247/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2008 dal Consigliere Dott. L M D CO;
udito l'Avvocato GALLUZZO Domenico, con delega depositata in udienza dell'Avvocato BRUNETTI, difensore del resistente che ha chiesto di accogliere le proprie difese già depositate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha concluso per l'accoglimento 1° motivo del ricorso principale, assorbito l'incidentale. Svolgimento del processo G D conveniva in giudizio la sorella G M chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni caduti nell'asse della madre C E deceduta il 3/11/1988 ab intestato. L'attore, premesso che la madre in vita aveva fatto donazioni di quattro ap- partamenti alla figlia Marisa e che egli aveva ricevuto £ 100 milioni, chie- deva che la sorella imputasse alla sua quota il valore dei beni donatile e che, quindi, si procedesse alla divisione del relictum. G M, costituitasi, deduceva che: non era tenuta alla collazio- ne di uno dei cespiti che l'attore aveva assunto essere oggetto di donazione in quanto acquistato con denaro proprio;
la somma di £ 100 milioni donata dalla madre al fratello doveva tornare nell'asse ereditario trattandosi di do- nazione nulla;
gli immobili donatile dalla madre erano stati venduti. Con sentenza non definitiva 3/6/1998 l'adito tribunale di Napoli: dichia- rava aperta la successione ab intestato di C E;
rigettava la doman- da di collazione con riferimento all'immobile sito in Napoli alla via G. Gi- gante;
dichiarava la nullità dell'atto di donazione avente ad oggetto la som- ma di £ 100 milioni affermando che tale importo, maggiorato degli interessi dal 22/9/1987, doveva tornare nell'asse ereditario. Con separata ordinanza il tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio di divisione. Con sentenza 508/2002 la corte di appello di Napoli, pronunziando sugli appelli principale ed incidentale proposti rispettivamente da Domenico Gal- luzzo e da Marisa G contro la detta sentenza non definitiva, riteneva provata la donazione indiretta di Elena Cireddu alla figlia Marisa G dell'appartamento sito in Napoli alla via G. Gigante e ne disponeva la colla- 3 zione e ribadiva poi che Domenico G doveva conferire i cento milio- ni ricevuti dalla madre, con gli interessi dalla domanda e non dal giorno in cui tale danaro gli era stato consegnato. La cassazione della sentenza 508/2002 della corte di appello di Napoli veniva chiesta da G M con ricorso al quale resisteva G Domenico e che questa Corte di Cassazione rigettava con sentenza 27/2/2004 n. 4015. Mentre si svolgeva la vicenda processuale relativa alla sentenza non de- finitiva, il giudizio di divisione proseguiva innanzi al tribunale di Napoli. Nel corso di tale giudizio G M depositava ricorso per reintegra nel possesso assumendo che l'attore aveva dato in locazione l'appartamento in Napoli alla via Gigante senza aver interpellato essa convenuta e per un canone irrisorio. Il G.I. rigettava la richiesta di reintegra con provvedimento oggetto di reclamo rigettato dal Collegio. Con sentenza 30/3/2001 il tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvedeva: assegnava a G D ( per effetto della colla- zione per imputazione cui era tenuta G M ) i beni immobili nel dettaglio descritti;
condannava G M al pagamento in favore del fratello di £ 83 milioni con interessi dalla data della sentenza al saldo;
condannava G D al pagamento in favore di G M di £ 50.000.000 oltre interessi dal 29/9/1987;
disponeva la divisione dell'asse ereditario di C E;
dichiarava non comodamente divisibile l'appartamento in Napoli alla via Gigante e disponeva la vendita dello stesso ai pubblici incanti al prezzo base di £ 183 milioni;
dichiarava inammissibili le domande nuove proposte dalle parti;
disponeva per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
dichiarava cessata la materia zio con separata ordinanza;
dichiarava cessata la materia del contendere sul- la domanda introdotta da G M con ricorso ex art. 704 c.c. Avverso la detta sentenza G D proponeva appello al qua- le resisteva G M che spiegava appello incidentale. Con sentenza 23/1/2004 la corte di appello di Napoli: accoglieva per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto condannava G Marisa al pagamento degli interessi sulla somma di £ 83 milioni ( € 42.865,92 ) dalla domanda ( 3/7/1989 ) al saldo;
accoglieva per quanto di ragione l'appello incidentale e confermava nei sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata. La corte di merito osservava: che il tribunale aveva in linea di principio riconosciuto che erano dovuti gli interessi dall'apertura della successione sul valore degli immobili donati a carico dell'erede dona- tario tenuto alla collazione per imputazione;
che però il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la relativa domanda di G D perché proposta tardivamente;
che G M aveva impugnato tale decisione sostenendo la non debenza degli interessi sulle somme dovute per collazione per imputazione;
che gli interessi menzionati dall'articolo 745 c.c. erano quelli riferiti a somme di danaro costituenti oggetto della collazione in quan- to tali e non come criterio di "aestimatio rei" riferito al momento dell'apertura della successione cui si doveva far ricorso quando la collazio- ne aveva ad oggetto un bene immobile con addebito, per effetto dell'imputazione, a carico della quota del coerede donatario;
che una tale imputazione non era "ab origine" equiparabile ad un debito di valuta con au- tomatica corresponsione degli interessi;
che il valore del bene da imputarsi a collazione andava riferito al momento dell'apertura della successione senza 5 obbligo per il coerede donatario di corresponsione degli interessi sul valore del bene dal momento dell'apertura della successione a quello della divisio- ne;
che tale decisione assorbiva i motivi di appello proposti da G Domenico sulla tempestività della proposizione della domanda di corre- sponsione degli interessi;
che, contrariamente a quanto sostenuto da Galluz- zo Domenico, il c.t.u. aveva effettuato la valutazione dei beni siti in Grotte- ria riferendosi al valore che questi avevano al momento dell'apertura della successione come aveva operato per tutti gli altri beni oggetto della colla- zione;
che quindi non era stato violato il principio della unicità ed identità del criterio della stima fra i beni conferiti per imputazione e quelli da prele- varsi in compensazione dal coerede non donatario;
che il c.t.u. aveva fornito idonei elementi a sostegno della valutazione operata;
che le contestazioni al riguardo sollevate da G D erano generiche e infondate;
che era fondato il motivo di appello con il quale il G aveva lamentato che sull'importo di £ 83 milioni, che la sorella doveva versargli a conguaglio del valore dei beni oggetto di collazione, il tribunale aveva stabilito la decorren- za degli interessi solo dalla data della pubblicazione della sentenza e non dalla data della domanda di divisione, affermando che tali interessi sul con- guaglio costituivano domanda nuova inammissibile;
che il G sin dall'atto di citazione aveva chiesto che si tenesse conto delle rendite ex arti- colo 745 c.c. per cui non si era in presenza di una domanda nuova inammis- sibile;
che il tribunale non aveva effettuato una divisione parziale con stral- cio della quota del condividente;
che il giudice di primo grado, avendo la G ricevuto in donazione alcuni immobili successivamente alienati, prima di procedere alla divisione del patrimonio ereditario aveva giustamen- 6 te effettuato la collazione dei detti immobili per imputazione;
che infatti, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione costituiva un'operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale essendo di- retta a stabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti;
che pertanto l'obbligo della collazione sorgeva automaticamente a seguito dell'apertura della successione;
che l'appartamento in via Gigante era stato attribuito al G non per effetto della divisione a stralcio ma per effetto del procedimento di collazione;
che il giudice di primo grado non si era di- scostato dalle conclusioni del c.t.u. relative al progetto di divisione poiché la sentenza parziale impugnata non aveva ancora proceduto alla divisione del relictum essendosi limitata a procedere alla collazione;
che il comporta- mento tenuto dal G non poteva essere considerato spoglio tenuto conto che si trattava di beni in comunione;
che il concedere in locazione un appartamento facente parte del compendio ereditario costituiva semplice at- to di gestione del bene comune e non prova della volontà di estendere il possesso come unico dominus in danno dell'altra coerede;
che G Marisa non aveva formulato alcuna domanda di attribuzione del bene indi- visibile ed era legittimata a proporla sino al momento della vendita. La