Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2021, n. 45799

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2021, n. 45799
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45799
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da B G, nato a Torino il 04/03/1958 avverso la sentenza del 29/09/2020 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria presentata dall'avv. S F, difensore dell'imputato, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 21 marzo 2006 con la quale il Tribunale di Parma aveva condannato G B in relazione al reato di cui agli art. 51, comma 3, legge n. 354 del 1975, e 385 cod. pen., perché il 31 luglio 2004, nella qualità 5t-1 di semilibero ammesso al lavoro esterno, non aveva fatto rientro nella casa di reclusione di Parma entro le ore 21.00. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di intervenuta prescrizione del delitto contestato, erroneamente asserendo che si tratti di reato permanente e, comunque, omettendo di rilevare che, anche considerando la data di consumazione indicata nel capo d'imputazione, il delitto irral si era estinto, pur in presenza dei periodi di sospensione del decorso del relativo termine, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente rigettato la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in considerazione della condotta occasionale e dell'assenza di precedenti penali specifici.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
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