Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2005, n. 15615
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Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev'essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume, sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione ad un indice normativo, emergente dall'art. 547 cod. proc. civ., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento. (Principi affermati dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie di pignoramento presso istituto di credito del conto relativo alla tesoreria di un comune, con riguardo alla deduzione dell'inconsistenza di somme pignorabili in giacenza al momento della notifica del pignoramento, nonché della non soggezione delle somme successivamente pervenutevi).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. P L R - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUNE DI CASTELBUONO, in persona del suo sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'Avv. R M T, rappresentato e difeso dall'avvocato B G, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
M G, M B, M M, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato S I, che li difende unitamente all'avvocato M P G, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
BNCA CRED. COOP. SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 63/01 del Tribunale di TERMINI IMERESE, SEZIONE DISTACCATA DI CEFALÙ, emessa il 28 giugno 2001, depositata il 03/07/01;RG. 1670/00. udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/05 dal Consigliere Dott. R F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 19 aprile 2000 il Comune di Castelbuono proponeva opposizione agli atti esecutivi avanti al Tribunale di Termini Imerese, Sezione Distaccata di Cefalù, in relazione all'espropriazione forzata presso terzi nei suoi confronti promossa da B e G Monni, quest'ultimo in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore M M, con un pignoramento eseguito presso la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, agenzia di Castelbuono, relativamente alle somme che il Comune aveva in deposito presso detta Banca per il servizio di tesoreria.
L'opposizione, previa qualificazione alla stregua dell'art. 617 cod. proc. civ., veniva rigettata con sentenza del 3 luglio 2001.
2. Per quello che interessa in questa sede la sentenza è fondata sulle seguenti ragioni: era infondato il primo motivo di doglianza dell'opponente, basato sulla deduzione che, indicando la citazione a comparire accessoria all'atto di pignoramento la data del 5 aprile 2000 e non avendo il Giudice adito tenuto udienza in quel giorno la causa avrebbe dovuto essere trattata alla prima udienza utile successiva, cioè a termini dell'art. 168-bis cod. proc. civ. o ai sensi dell'art. 57 disp. att.;infatti, trattandosi di procedimento esecutivo erano applicabili le disposizioni tabellari del 10 maggio 1999, emanate in occasione dell'entrata in vigore della disciplina del Giudice Unico dal Presidente del Tribunale, con le quali si era stabilito che le udienze di esecuzione presso la Sezione Distaccata del Tribunale di Cefalù fossero trattate il quarto giovedì di ciascun mese, onde, per udienza immediatamente successiva a quella indicata del creditore procedente, si doveva intendere quella determinata in base a dette disposizioni;altrettanto infondato era il secondo motivo di opposizione, con il quale si era lamentato che al momento del pignoramento non vi erano in giacenza somme pignorabili e che quelle divenute successivamente disponibili non potevano reputarsi assoggettate a pignoramento, in quanto nel pignoramento presso terzi, a differenza che in quello presso il debitore, il pignoramento è considerato negativo solo al momento della dichiarazione resa dal terzo debitore, restando irrilevante che al momento della notifica dell'atto di pignoramento e della contestuale citazione a comparire non vi sia disponibilità di somme;
infondato era pure il terzo motivo basato sull'essere stato notificato l'atto di pignoramento presso l'Agenzia di Castelbuono della Banca di Credito Cooperativo anziché presso la sede sociale della stessa in Petralia Sottana, atteso che l'atto aveva raggiunto il suo scopo, avendo la terza debitrice reso la dichiarazione all'udienza del 27 aprile 2000 e non potendosi il debitore esecutato ritenersi legittimato a far valere l'eventuale nullità;era infine inammissibile la doglianza relativa alla nullità del pignoramento per la cessata efficacia del precetto, in quanto fatta valere tardivamente, ai sensi dell'art. 617, secondo comma, c.p.c.. 2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Comune di Castelbuono.
Hanno resistito con controricorso G, B e M M. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 547 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", per avere ritenuto il Tribunale di Termini Imerese che il pignoramento presso terzi costituisca una fattispecie a formazione progressiva che si conclude nel momento della dichiarazione del terzo, onde è in quel momento che rileva se il terzo ha disponibilità di somme appartenenti al debitore. Il giudice di merito avrebbe confuso gli aspetti sostanziali con quelli processuali ed avrebbe "obliato che dal profilo sostanziale il pignoramento, in quanto tale, si realizza nel momento in cui esso è posto in essere ossia con la notifica del relativo atto al terzo e al debitore, che comporta e produce l'apprensione della cosa (ad opera dell'Ufficiale Giudiziario) ed il vincolo di disponibilità", come, del resto comproverebbe il carattere di realità connaturato al pignoramento, cioè l'essere esso un diritto che non può giuridicamente venire ad esistenza se manchi la cosa. In sostanza, il pignoramento presuppone l'esistenza della cosa.
Con un secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 168-bis c.p.c. e dell'art. 57 delle disp. di att. del c.p.c.", sotto il profilo che le disposizioni tabellari emanate dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese non potevano derogare alle norme di legge di cui a tali disposizioni "per la decisiva considerazione che un provvedimento presidenziale non può essere contra legem".
Con un terzo motivo ci si duole di "violazione dell'art. 481 c.p.c. ed omessa motivazione di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c". Il motivo viene illustrato assumendosi pacifico che il precetto venne notificato il 5 novembre 1999 ed il pignoramento venne eseguito il 2 febbraio 2000 presso la filiale di Castelbuono della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe e non presso la sede di tale Banca, cui era stato trasmesso quando il termine di cui all'art. 481 c.p.c. era già abbondantemente decorso.