Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/11/2021, n. 41834

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/11/2021, n. 41834
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41834
Data del deposito : 17 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: F P, nata a Poggiomarino, il 28/3/1948;
Fallimento Istituto geriatrico Centro Meridionale s.r.l. Finanza Ideale s.p.a. avverso il decreto del 15/11/2018 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. F Z, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Napoli ha rigettato i ricorsi proposti da F P, dal curatore del Fallimento Istituto Geriatrico Centro Meridionale s.r.l. e dal legale rappresentante di Finanza Ideale s.p.a. avverso il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione dei beni intestati alla prima o alla stessa pervenuti quale erede di B R R (tra i quali le quote sociali ed il patrimonio aziendale di IGCM), del quale in via incidentale era stata dichiarata la pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 1 I. n. 575/1965 in quanto ritenuto appartenente ad una associazione camorristica.

2. Avverso il decreto ricorrono F P, il Fallimento Istituto geriatrico Centro Meridionale s.r.l. e Finanza Ideale s.p.a.

2.1 II ricorso proposto nell'interesse della F quale terza intestataria di alcuni beni ritenuti nella disponibilità di B R R, nonché di erede di quelli già nella titolarità di quest'ultimo, articola tre motivi.

2.1.1 Con il primo deduce la violazione del divieto di un secondo giudizio, lamentando che il giudizio di pericolosità del B sia stato fondato sulla sua appartenenza al clan camorristico Alfieri, fatto per il quale egli era stato già previamente assolto con sentenza definitiva pronunziata nel giudizio di cognizione celebrato nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. La Corte territoriale avrebbe dunque illegittimamente proceduto all'autonoma rivalutazione delle prove raccolte nel procedimento di cognizione contravvenendo alla preclusione derivante dalla irrevocabile negazione da parte del giudice della cognizione del significato invece attribuitogli da quello della prevenzione.

2.1.2 Con il secondo motivo viene dedotta ulteriore violazione di legge, rilevando come la Corte abbia argomentato la propria valutazione affermando che nel giudizio di cognizione era stata esclusa l'intraneità del B al sodalizio, mentre in quello di prevenzione sarebbe stata ritenuta la sua mera appartenenza al contesto mafioso indicato. Affermazione invero infondata, atteso che, secondo la ricorrente, la sentenza di assoluzione aveva escluso che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a fondamento anche del giudizio di prevenzione potesse ricavarsi la prova anche solo della contiguità del B al clan Alfieri.

2.1.3 Con il terzo motivo la ricorrente contesta infine la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in merito all'illecita provenienza dei fondi necessari all'acquisto dei beni oggetto di confisca, che sarebbe esclusa dalla stessa documentazione fiscale allegata alla richiesta di applicazione della misura di prevenzione. Non di meno il provvedimento impugnato avrebbe immotivatamente avvallato l'indiscriminata ablazione delle acquisizioni patrimoniali del B e della F ancorchè per un valore eccedente il presunto illecito arricchimento, tenuto conto dei redditi leciti del nucleo familiare accertati, ed anche in relazione a beni acquistati in un periodo anteriore a quello in cui sarebbero state realizzate le condotte ascritte al proposto e ritenute sintomatiche della sua pericolosità.

2.2 II ricorso proposto con unico atto a firma del comune difensore nell'interesse del Fallimento Istituto Geriatrico Centro Meridionale s.r.l. e di Finanza Ideale s.p.a. deduce con unico motivo violazione di legge anche per difetto assoluto di motivazione. Sotto un primo profilo lamentano che le quote sociali ed il patrimonio aziendale di IGCM non possono essere oggetto di ablazione poiché tali beni al momento dell'avvio del procedimento di prevenzione nel 2004, non erano più nella titolarità o nella disponibilità del proposto, in quanto, già nel 1996, era stato dichiarato il fallimento della società con sentenza regolarmente trascritta. Sotto altro profilo i ricorrenti lamentano che al procedimento in oggetto, ratione temporis, non si applicano le disposizioni del d. Igs. n. 159/2011, bensì quelle di cui all'art. 1 I. n. 228/2012. Pertanto il sequestro di prevenzione, in quanto adottato successivamente, deve ritenersi inopponibile ai sensi del comma 195 del menzionato articolo sia ai sequestri conservativi trascritti dal curatore sui beni del proposto per il valore di oltre 2.700.000 euro nel giudizio promosso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 146 legge fall., sia all'aggiudicazione provvisoria disposta in favore del Finanza Ideale del patrimonio aziendale della fallita in sede di omologazione del concordato di cui il suddetto creditore era assuntore. In proposito, la Corte territoriale, oltre ad essere incorsa nell'erronea applicazione delle norme di riferimento, avrebbe peraltro reso motivazione solo apparente.
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