Cass. civ., sez. I, sentenza 04/08/1988, n. 4823
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Avverso il provvedimento, con il quale la Corte d'appello, in Sede di reclamo contro decreto del tribunale, disponga in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione di società di capitali concernente modificazioni dell'atto costitutivo (ovvero risolva questioni di rito attinenti al relativo procedimento, quale quella dell'ammissibilità del reclamo), secondo la previsione degli artt. 2411 e 2436 cod. civ., non è esperibile il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di interventi di volontaria giurisdizione, privi di contenuto decisorio, perché si esauriscono in un controllo preventivo di regolarità formale della deliberazione, a tutela di interessi generali, senza statuire sui diritti dei soggetti da essa coinvolti (che restano tutelabili con l'impugnazione della deliberazione medesima). ( V 824/71, mass n 350662).*
Sul provvedimento
Testo completo
Avverso il provvedimento, con il quale la Corte d'appello, in Sede di reclamo contro decreto del tribunale, disponga in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione di società di capitali concernente modificazioni dell'atto costitutivo (ovvero