Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2020, n. 16549
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36114-2019 proposto da: REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati E Z ed E M;- ricorrente -contro F.I.M.P. - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, B L, SCALZONE MARIA, BOSCOLO CONTADIN ISABELLA, CALI' LAURA, S S, in proprio e nella qualità di aderenti alla F.I.M.P., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato M S, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato G O;AIELLO GIULIA, BARLOTTA ALESSIA, BETTO MARTINA, BOTTO SERENA ?houNkLAURA CANGIANO GIULIA, CURIA GIORGIA, FAZZI ANISIA, MASCHIO MADDALENA, MORET VITTORIA, TEM PORIN EVA, TURCO CAMILLA, ZAMBOLIN MARTA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato M S, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato G O;- con troricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 902/2019 e 909/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il VENETO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2020 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice Amministrativo. Fatti di causa La Federazione Italiana Medici Pediatri (breviter FIMP) e, in proprio, alcuni pediatri a essa aderenti hanno chiesto, con separati ricorsi, al Tar del Veneto l'annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta regionale n. 1050 del 2019, nella parte in cui ha disposto, da un lato, "di istituire un tavolo tecnico paritetico (..) per la revisione dell'Accordo regionale per la pediatria di libera scelta recepito con DGR n. 2667 del 7 agosto 2006" e, dall'altro, "che, in attesa degli esiti del lavoro del tavolo tecnico (..), si provveda con la sospensione della pubblicazione di zone carenti di pediatria di libera scelta", nonché di qualsiasi atto o provvedimento precedente o successivo. La regione Veneto, dopo essersi costituita nei giudizi, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2019 n. 36114 sez. SU - ud. 23-06-2020 -2- La FIMP e i medici interessati hanno replicato con controricorso, chiedendo affermarsi invece la giurisdizione del giudice amministrativo. Il procuratore generale ha concluso in quest'ultimo senso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - La questione di cui è causa si presenta affine a quella, già in diverse occasioni affrontata, dell'assegnazione degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione. In proposito queste Sezioni unite si sono nel periodo più recente attestate sulla considerazione che, nella fase di individuazione delle zone carenti, che l'amministrazione intenda ricoprire, e nella formulazione delle relative graduatorie, vi sono spazi per valutazioni discrezionali a cui corrispondono posizioni di interesse legittimo degli aspiranti;per cui le eventuali relative controversie sono sempre attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre la giurisdizione del giudice ordinario è configurabile con riferimento alla sola fase successiva all'approvazione di tali graduatorie, in cui l'amministrazione deve procedere alle convenzioni di diritto privato costitutive di rapporti di prestazione d'opera professionale (connotati da collaborazione continuativa e coordinata), sulla base dell'ordine progressivo della graduatoria e senza spazi di esercizio di un potere discrezionale (v. in particolare Cass. Sez. U n. 3231-04, Cass. Sez. U n. 8087-07, Cass. Sez. U n. 7187-11). II. - Tale criterio distintivo va richiamato nel caso concreto, dovendosi osservare che oggetto di causa è, in questo caso, la domanda di annullamento della delibera di giunta istitutiva del tavolo tecnico per la revisione dell'accordo regionale per la pediatria di libera scelta, in considerazione della parimenti disposta sospensione dell'attività di copertura delle zone carenti di personale medico. L'oggetto sottintende valutazioni giustappunto discrezionali, rispetto alle quali i medici, singolarmente o per il tramite della loro associazione sindacale, possono vantare solo posizioni di interesse legittimo. Invero si evince dai ricorsi al Tar che la duplice decisione Ric. 2019 n. 36114 sez. SU - ud. 23-06-2020 -3- della giunta era stata determinata dalla ritenuta necessità di riadeguare l'assetto al nuovo contesto sociale e familiare registrato nella regione, al ritenuto fine di assicurare accessibilità e qualità assistenziali nell'ambito dell'assistenza pediatrica di base. III. - Non appare pertinente, onde affermare la giurisdizione del giudice ordinario, il riferimento della regione Veneto alla natura negoziale della delibera impugnata, dal momento che tale carattere quell'atto non possiede. Né appare pertinente evocare la soluzione sostenuta da Cass. Sez. U n. 67 del 2014. La fattispecie nella quale codesta decisione è intervenuta è del tutto diversa da quella qui in esame. In quella sede si trattava di definire una controversia avente a oggetto l'impugnazione di un accordo provinciale (per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), stipulato tra le organizzazioni sindacali e la Provincia autonoma di Bolzano (accordo peraltro relativo all'erogazione di prestazioni assistenziali), per asserito contrasto con le disposizioni dell'accordo collettivo nazionale della medesima categoria. La controversia aveva un oggetto ben distinto e non attinente a materie in cui la P.A. agisce come autorità;e ciò è tanto vero che queste Sezioni unite allora affermarono che, costituendo le disposizioni dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, richiamate dall'art.
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