Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2022, n. 19583
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSALVO MARCO SALVATORE nato a FOGGIA il 16/08/1975 avverso l'ordinanza del 12/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria in data 31/1/2022, con la quale il difensore del ricorrente, avv. A G, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. C M S è sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere in virtù di ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 3/11/2020, fondata su gravi indizi di colpevolezza per aver preso parte al sodalizio di stampo mafioso denominato Società Foggiana, radicato nel territorio di Foggia e provincia. 2. Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 12/7/2021, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del C avverso l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale che il 12/4/2021 aveva disatteso l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. con la quale la difesa aveva chiesto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 297 comma 3 e 303 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., l'inefficacia della predetta misura cautelare per essere stato attinto il C da precedente provvedimento cautelare il 23/1/2020 nell'ambito di altro procedimento penale per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 629 cod. pen. aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame non ha condiviso, infatti, l'assunto del ricorrente secondo cui tra i due procedimenti ricorrerebbe un vincolo di connessione qualificata ex art. 12 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., ed i fatti di cui al primo procedimento sarebbero stati valutati quali elementi di prova per dimostrare la partecipazione del C al sodalizio. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile il meccanismo di retrodatazione previsto dall'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. invocato dal ricorrente, rilevando che nel caso di specie il reato associativo è stato contestato nel secondo procedimento come commesso con permanenza e fino all'attualità, con prosecuzione della condotta contestata anche dopo l'esecuzione della prima ordinanza, sicché non ricorrerebbe il primo presupposto della retrodatazione degli effetti dell'ordinanza, costituito dalla commissione dei reati anteriormente alla prima. 3. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione II C, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge — con riferimento agli artt. 125, 297 e 303 cod. proc. pen.- e per vizio di motivazione, per aver ritenuto il Tribunale la sopravvivenza del sodalizio e la sua partecipazione ad esso da parte del ricorrente pur successivamente al suo arresto, benché il ruolo attribuitogli fosse quello di addetto al ritiro dei proventi delle estorsioni, attività che, invece, non poteva che interrompersi a seguito della restrizione inframuraria del partecipe. Ad avviso del ricorrente il tribunale avrebbe omesso di motivare con riferimento alla produzione difensiva dei verbali di interrogatorio del Verderosa, nei quali il collaboratore aveva tratteggiato con precisione il ruolo del C all'interno del sodalizio.
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